Funghi: le regole di corretta conservazione valgono anche per loro


Ai fini della configurabilità del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) il cattivo stato di conservazione degli alimenti, che può essere accertato dal giudice del merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica etc.) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.

Così la Corte di Cassazione nella sua ultima, recentissima, pronuncia in materia di alimenti in cattivo stato di conservazione (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-12-2019) 23-01-2020, n. 2690)

IL FATTO

Stavolta si tratta di funghi.

Il Tribunale di Benevento, condanna B.G.G., “per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b) e art. 6, perché, in qualità di amministratore unico di un’azienda alimentare, deteneva per vendere 3 chilogrammi di funghi congelati/surgelati in cattivo stato di conservazione, in quanto si presentavano scuri e molli al tatto in un unico blocco congelato.”

L’imputato impugna per cassazione la sentenza per due motivi.

Qui rileva solo il secondo: la conservazione dei funghi sarebbe stata effettuata a norma del D.P.R. n. 376 del 1995 e il colore scuro e la consistenza riscontrata all’atto del controllo sarebbe dovuta al trattamento preventivo previsto dal regolamento e non anche alle modalità di conservazione.

Il ricorrente “aggiunge che, nel caso specifico, i verbalizzanti avrebbero dovuto comunque procedere un prelievo di campioni ed all’analisi degli stessi al fine di verificare non tanto la nocività, quanto, piuttosto, se le condizioni degli alimenti erano dovute al trattamento preventivo previsto dal citato D.P.R. n. 376 del 1995, art. 9, comma 4 a nulla rilevando, ai fini della valutazione dell’effettivo stato di conservazione, l’aspetto esteriore dell’alimento.”

IL DIRITTO

La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

La parte generale della motivazione, relativa all’inquadramento della figura di reato in questione, si rifà integralmente agli orientamenti consolidati della Suprema Corte in questa materia, di cui si è data contezza più volte in questo blog. In particolare, si afferma che “la natura di reato di danno attribuita dalle Sezioni Unite alla contravvenzione in esame non richiede la produzione di un danno alla salute, poiché l’interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.

L’estensore passa poi all’altra questione sollevata dal ricorrente – il mancato espletamento di campionamenti e analisi – per ribadire la posizione, anche in questo caso consolidata, del Giudice di legittimità (pure a questo specifico elemento si sono dedicati vari approfondimenti su queste pagine): non vi è “necessità di analisi di laboratorio o perizie, ben potendo il giudice di merito considerare altri elementi di prova, come le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e, pertanto, rilevabile da una semplice ispezione”; pertanto, “il cattivo stato di conservazione dell’alimento può assumere rilievo anche per il solo fatto dell’obiettivo insudiciamento della sola confezione, conseguente alla sua custodia in locali sporchi e, quindi, igienicamente inidonei alla conservazione ed è configurabile anche nel caso di detenzione in condizioni igieniche precarie.

Pertanto, nessun appunto può esser mosso al giudice del merito che “ha dato atto del contenuto dei rilievi fotografici e dei verbali di ispezione e sequestro, rilevando come i funghi si presentassero in un unico blocco congelato e quelli in superficie anneriti e molli al tatto, senza peraltro essere etichettati e tracciabili, tanto da essere stati ritenuti non idonei alla commercializzazione.”

Infine, in merito all’affermazione difensiva per cui la conservazione dei funghi sarebbe stata effettuata a norma del D.P.R. n. 376 del 1995, la Corte liquida anche questa fondamentalmente sulla base del rilievo per cui “è ben vero che il regolamento richiamato consente (art. 9) la conservazione dei funghi con diverse modalità, tra le quali figurano il surgelamento ed il congelamento, ma è di tutta evidenza che tale eventuale trattamento non consente di prescindere dall’osservanza di cautele generali volte ad assicurare la corretta conservazione dell’alimento e, soprattutto, dalla disciplina generale degli alimenti che il regolamento espressamente richiama e che, nella fattispecie, si assume violata.

In conclusione: 1) qualsiasi disposizione speciale di trattamento di specifici prodotti alimentari deve cedere il passo alle regole, generali e imprescindibili, di corretta conservazione degli alimenti; 2) come pure già evidenziato su questo blog, per accertare uno stato di cattiva conservazione di un alimento, anche ai fini dell’affermazione della responsabilità penale di un imputato, bastano “i nudi sensi”.

 

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