Acquisti on line: quando la truffa è aggravata?


A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza in un caso di truffa commessa con il sistema della vendita di prodotti sul marketplace di Facebook. Si trattava di accertare l’eventuale aggravante a carico del truffatore della cosiddetta “minorata difesa” della vittima. L’elemento centrale nella decisione è la distanza tra il luogo ove si trova la vittima e quello del venditore. Vediamo cosa ha deciso e perché la Suprema Corte in una vicenda di grande importanza, anche per l’enorme diffusione raggiunta ormai dagli acquisti in rete, e su Facebook in particolare.

Indice

     1) Acquisti on line di prodotti mai consegnati: è truffa aggravata

     2) La “minorata difesa”

      3) Il principio di diritto della Cassazione in materia di acquisti on line e truffa aggravata

      4) Conclusioni e consigli per gli acquisti

1) Acquisti on line di prodotti mai consegnati: è truffa aggravata

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi1 sul reato di truffa2, aggravata dalla cosiddetta “minorata difesa” della vittima, nei casi – ormai all’ordine del giorno – di acquisiti realizzati on line.

E’ subito il caso di fare una precisazione: la questione non ha base prodotti alimentari, ma i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte valgono in generale, quindi anche in materia di beni alimentari.3

Detto questo, andiamo con ordine: cosa si intende per aggravante della “minorata difesa”?

In parole semplici, essa si verifica quando l’autore del reato approfitta di una particolare situazione che mette la vittima in condizione di non potersi difendere o di poterlo fare solo con grande difficoltà. Una situazione, quindi, che rende la commissione del reato stesso più agevole e sicura per il delinquente.

Ebbene, per venire subito al cuore della vicenda processuale, la Corte ha confermato il proprio indirizzo consolidato in materia secondo il quale l’aggravante in questione sussiste ogni qualvolta la vendita non preveda contatti vis à vis, dal vivo, tra le parti.

In particolare, in questa storia l’imputato aveva pubblicato un annuncio sul marketplace di Facebook.com, mettendo in vendita alcuni cerchi e pneumatici aventi specifiche caratteristiche compatibili con autovetture Audi A3.

Il veditore “telematico” si era fatto corripondere dall’acquirente il prezzo della vendita tramite una ricarica su una carta prepagata Postepay e lo aveva rassicurato subdolamente della prossima spedizione dei beni; in questo modo, aveva realizzato gli “artifici e raggiri” che prevede il reato di truffa. Una volta ottenuto il pagamento, però, si era guardato bene dall’onorare il proprio obbligo di consegna della merce.

Come da copione in questo tipo di rappresentazioni – pochissimo divertenti, in verità, per chi si ritrova suo malgrado attore in commedia nella parte del truffato – il sedicente venditore non aveva neanche risparmiato alla sua vittima una lunga serie di telefonate a vuoto: si era, infatti, sistematicamente negato a tutti i contatti telefonici che aveva tentato in modo vano l’aspirante acquirente dopo aver pagato il prezzo.

Tutta questa manfrina aveva come fine, da parte del truffatore, quello di procurarsi un ingiusto profitto – per dirla sempre con le parole del codice penale – corrispondente al prezzo pagato dall’acquirente, con conseguente danno per quest’ultimo che non aveva visto recapitarsi né i prodotti acquistati on line né la restituzione del denaro.

2) La “minorata difesa”

Come si accennava sopra, il codice penale4 prevede che il reato sia aggravato quando l’autore abbia “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

L’aggravante di cui si parlando è di grande rilievo, tra le altre ragioni, perché rende procedibile d’ufficio (ossia, senza che la persona offesa debba effettuare alcun atto formale) un reato che, invece, necessita, nella sua forma base, della querela della stessa vittima del reato.

In passato, una parte minoritaria della giurisprudenza di Cassazione ha sostenuto che nei casi di truffe on line non sarebbe possibile parlare di circostanze di luogo particolarmente insidiose per l’acquirente perché il ‘luogo’ informatico equivarrebbe, in realtà, a un ‘non luogo’.

La distanza virtuale tra i soggetti delle contrattazioni costituirebbe, quindi, soltanto un elemento costitutivo dei delitti di truffa realizzati con lo strumento della rete e non significherebbe, sotto il profilo legale, un approfittarsi della minorata difesa dell’acquirente.

3) Il principio di diritto della Cassazione in materia di acquisti on line e truffa aggravata

Di avviso diametralmente opposto si è rivelato l’orientamento maggioritario degli “ermellini” che con la sentenza oggetto di questo articolo, così come con altre pronunce precedenti in materia, hanno sancito il principio di diritto secondo il quale la distanza fisica tra acquirente e venditore determina una posizione di forza e di maggiore favore di quest’ultimo che gli consente di sfruttare alcune circostanze di cui non potrebbe profittare altrettando agevolmente se la vendita avvenisse in presenza”.

Tra di esse, la possibilità di celare la propria identità con più facilità, di non sottoporre il prodotto venduto, e peraltro pagato in anticipo, ad alcun vaglio preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi, dunque, più agevolmente alle conseguenze della propria condotta truffaldina.

Pertanto, la distanza connessa alle particolari modalità della vendita telematica integra l’aggravante della minorata difesa poiché, come si diceva, aggiunge al comportamento dell’autore del reato un elemento ulteriore, costituendo un di più rispetto ai meri artifici e raggiri che, invece, sono tipici del reato di truffa nella sua forma “semplice”.

Infatti, il venditore ha la possibilità di sfruttare le vetrine on line per catturare l’attenzione della vittima, magari offrendo anche prezzi vantaggiosi e ponendo in vendita un prodotto che, in realtà, non possiede affatto o del quale, comunque, non ha alcuna intenzione di privarsi.

Egli, inoltre, può utilizzare la dimensione ‘virtuale’ dei propri contatti con i clienti per aumentare la propria irreperibilità ‘reale’.

Nel caso di specie, benché avesse reso nota la sua identità, il venditore/imputato aveva comunque approfittato della distanza fisica dalla persona offesa per non sottoporre il prodotto ad alcun controllo preventivo e per rendersi irrintracciabile dopo aver ricevuto il pagamento del prezzo, dileguandosi nella rete così come nella realtà!

Insomma, un comportamento, quello tenuto dai truffatori in queste brutte storie, che risulta notevolmente più lesivo e più spregevole di quello tipico di una “normale” truffa: in quanto tale, deve essere punito più severamente.

4) Conclusioni e consigli per gli acquisti

Stiamo ben attenti quando ci avventuriamo in quel mondo, ancora per larghi tratti poco limpido e ancor meno controllabile, che è il web per fare shopping.

Senza alcuna intenzione di trinciare giudizi sommari e liquidatori verso una pratica commerciale ormai sempre più in uso – anche con ottime ragioni – la regola aurea, dalla notte dei tempi, in materia contrattuale è che l’acquirente si renda conto, prima di tutto, delle condizioni del bene che acquista; per non dire della sua stessa esistenza, come insegnano vicende come quella analizzata.

Se proprio questo non è possibile, come negli acquisti on line, almeno si cerchi il maggior numero di elementi di conoscenza e di valutazione sul sedicente venditore, specie quando non si tratta di un regolare esercizio commerciale ma di un semplice privato che vende qualcosa di sua proprietà.

E poi non resta che affidarsi alla buona sorte.5

25\5\2022

Avv. Anna Ancona

Contattaci per consulenze e assistenza legale in materia di diritto agroalimentare e della sicurezza alimentare, a questo indirizzo mail: info@cibodiritto.com.

1Sent. 6 maggio 2022, n. 18252,.

2Prevista dall’art. 640 c.p.

3Per una rassegna ragionata in materia di frodi alimentari pubblicata su questo blog, vd. https://cibodiritto.com/podcast/frode-in-commercio-un-breve-riepilogo/; nonché, in materia di vino, https://cibodiritto.com/il-vino-fraudolento-una-breve-rassegna-di-casi-di-frode-in-commercio/

4All’ art. 61, n. 5

5Sulle misure di prevenzione che possono essere adottate contro truffe digitali e insidie analoghe è utile questo post di uno dei più noti divulgatori del e soprattutto sul meraviglioso mondo del web: https://www.aranzulla.it/acquistare-on-line-senza-farsi-truffare-543.html

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