Alimenti in cattivo stato di conservazione: la Cassazione fa chiarezza
I principi fondamentali su termine di scadenza, illecito amministrativo e reato, cattivo stato di conservazione. E sulla tutela penale del benessere del consumatore.
Facciamo il punto sui reati a tutela della sicurezza alimentare previsti dalla vetusta, ma sempre valida, legge 283\1962; in particolare, sulla giurisprudenza della Cassazione in materia di alimenti in cattivo stato di conservazione
Quello in questione è l’art. 5, lett. b), reato di cui ci siamo più volte occupati su questo blog.
In questo post, trattiamo un caso definito con una sentenza della Suprema Corte di pochi mesi fa (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-03-2020) 12-05-2020, n. 14549).
In sintesi, all’imputato era contestato il “reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b), per aver detenuto per il successivo trattamento e la destinazione al commercio circa 5.130 Kg. di olive costituenti prodotti semilavorati in cattivo stato di conservazione.”
Per questo era stato condannato dal Tribunale di Bari in primo grado e aveva fatto successivamente ricorso per cassazione.
Il più rilevante motivo di ricorso è quello per cui la sentenza di condanna per affermare il cattivo stato di conservazione avrebbe “posto in risalto unicamente l’apposizione della doppia etichettatura e rilevato l’asserita esposizione agli sbalzi termici pur essendo il fatto avvenuto nel mese di febbraio.” L’ultima notazione difensiva dell’imputato è assai interessante: “qualora, poi, dovesse ritenersi che al momento dell’ispezione le olive fossero scadute, il fatto non sarebbe stato penalmente rilevante, potendo ravvisarsi il solo illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 109 del 1992, artt. 10 e 18.”
La Cassazione rigetta il ricorso.
In particolare, la Suprema Corte dà atto che, in effetti, nella giurisprudenza della Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 10, comma 7 e art. 18, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari.
Poste queste premesse generali, però, i Giudici del Palazzaccio affermano che la distinzione tra illecito amministrativo e illecito penale nel caso specifico non ha importanza. Poiché il cattivo stato di conservazione è stato in sentenza accertato anche in base ad altri elementi ed in particolare in base al fatto che le olive, pur dovendo essere conservate in frigorifero, stavano invece stoccate in un’area esterna allo stabilimento, del tutto inidonea anche sul piano igienico (si pensi che su molti bidoni furono rinvenuti escrementi e deiezioni di volatili), ed erano sottoposte agli inevitabili sbalzi termici, ragionevolmente verificabili, pur trattandosi della regione Puglia, anche il 22 di febbraio.
La sentenza si conclude con una fondamentale precisazione in merito al concetto di “cattivo stato di conservazione” previsto dalla norma in esame.
I Supremi Giudici ricordano che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla norma penale riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione.
Insomma, per chiudere con le parole della Corte, la norma “persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura,”
E’ un’idea estremamente avanzata di tutela penale della sicurezza alimentare.
Può risultare discutibile, ma toccherà a tutti prenderne atto.
Molto interessante la chiarezza della Cassazione
Diciamo che è l’Organo preposto a fare chiarezza.