Ancora sul decreto “campolibero” e le sue ricadute per gli OSA
Nell’ultimo post, si è trattato delle misure introdotte dal c.d. decreto “campolibero” e delle misure lì contenute nei confronti degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), con particolare riferimento a quella della diffida.
Più precisamente, dopo aver illustrato in maniera sintetica la natura e i presupposti di applicabilità di questo istituto, ci si è soffermati sulla sanabilità della condotta sanzionabile di lieve entità.
Qui si intende chiudere questa breve ricostruzione delle misure più significative del testo legislativo in questione con un cenno a due ulteriori elementi dello stesso.
- Sulla ‘prima volta’ dell’OSA.
Il concetto di ‘prima volta’ — sempre stando a quanto comunicato dal ICQRF con la nota prot. nr. 1377 del 21 agosto 2014 — non è da intendersi quale mero calcolo delle condotte sanzionabili commesse dall’OSA bensì è da interpretarsi nel senso di «fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili»
Sul computo-problema di eventuali reiterazioni si rimanda all’istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI) (1).
- Sul pagamento in misura ridotta.
Sul thema esiste una norma generale ed una norma speciale.
La norma generale è rappresentata dall’art. 16 della legge nr. 689/81 (2), mentre la norma speciale è data dall’art. 1 comma 4 della legge nr. 116/2014 (3).
Alla luce di tali previsioni è quindi previsto il pagamento della sanzione in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Tale importo così ottenuto, sarà poi da ridursi ulteriormente del trenta per cento, purché il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della sanzione.
Una ‘snellezza’ che per alcuni OSA è capace di sfrondare complessi meccanismi di gestione. E che è meglio tenere a mente.
Massimo Palumbo
(1) https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8631
(2) «È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione».
(3) «Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell’articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, e’ ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione».
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