Buono come il pane (non inquinato)
Anche l’esposizione senza alcuna misura igienica all’inquinamento ambientale costituisce cattivo stato di conservazione di un alimento.
E, per converso, l’inquinamento ambientale, tra l’altro, significa anche potenziale contaminazione di un alimento.
Di un pezzo di pane, per la precisione.
Perché di questo parliamo.
La Corte di Cassazione è tornata, infatti, a breve distanza dalla sua ultima pronuncia sul punto, nei giorni scorsi a occuparsi dell’ormai noto reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione: 10 kg di pane, per l’appunto, privi di protezione ed esposti agli elementi atmosferici (Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2018, n. 45274).
Il commerciante ambulante che aveva realizzato questo comportamento era stato condannato in primo grado a un’ammenda.
Ha proposto ricorso per cassazione con un atto nel quale la sua difesa contestava che una condotta del genere potesse integrare il reato previsto dalla legge n. 283 del 1962, lavorando sulla distinzione tra qualità intrinseche e qualità estrinseche dell’alimento nonché su quella tra cattivo stato di conservazione e cattiva modalità di conservazione.
L’assunto finale del difensore dell’imputato era quello per cui la detenzione di pane esposto all’inquinamento configurerebbe solo una cattiva modalità di conservazione incidente esclusivamente sulle qualità estrinseche del prodotto. Questa condotta non rientrerebbe tra quelle previste dalla legge come illecito penale.
La Cassazione ha rigettato tutte le argomentazioni della difesa e ha ribadito il fondamentale, e ormai consolidato, principio per cui “il cattivo stato di conservazione […] riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili). Dunque, ai fini dell’integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto”.
Bisognerà che commercianti e addetti ai lavori di varia natura, senza distinzione di sorta, da oggi in poi, considerino anche l’inquinamento ambientale come una fonte di rischio a tutti gli effetti per i loro prodotti alimentari e si attrezzino di conseguenza per evitare lo spettro del “cattivo stato di conservazione”.
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