Cadmio nei fertilizzanti: novità dal nuovo Regolamento europeo


Continuiamo l’analisi del Regolamento 1009\2019 sui concimi: l’abbassamento del limite di questa sostanza e le deroghe per gli Stati

Indice

  1. I nuovi limiti

  2. L’originaria posizione della Commissione

  3. Le deroghe per gli Stati

1) I nuovi limiti

Il nuovo Regolamento europeo fissa il limite del cadmio nei fertilizzanti a 60 milligrammi per chilo, prevedendo altresì che potrà essere rivisto dopo 4 anni dalla sua entrata in vigore, nel 2022.

Inoltre, il testo legislativo istituisce un’etichetta volontaria relativa a un “basso contenuto di cadmio” per i concimi con un contenuto di cadmio pari o inferiore a 20 mg/kg.

2) L’originaria posizione della Commissione

Da tempo la Commissione europea aveva proposto di ridurre il livello di questo metallo nei fertilizzanti.

L’originaria posizione dell’Esecutivo dell’Unione sul punto era decisamente più ambiziosa: abbassare la concentrazione prima a 60 mg/kg e successivamente portarlo a 40 mg/kg e a 20 mg/kg.

Le ragioni a base della scelta della Commissione erano fondamentalmente due, relative sia alla tutela dell’ambiente che a quella della salute pubblica:

  • abbattere gradualmente la quantità di cadmio nei fertilizzanti è l’unico modo per ridurne la presenza anche nel suolo, dove questo metallo ha dimostrato di persistere per lunghissimi periodi di tempo; inoltre esso è classificato dall’Unione europea come tossico per le falde acquifere e per gli organismi acquatici;

  • il cadmio è stato riconosciuto nel gruppo 1, come cancerogeno certo per l’uomo, dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), con possibili effetti nocivi su polmoni, reni e sistema cardiocircolatorio, riduzione della fertilità e osteoporosi. A tal proposito, è il caso di rammentare che: a) l’Efsa ha stabilito la dose settimanale di cadmio ammissibile negli alimenti: non deve superare i 2,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo; b) il recentissimo Regolamento UE 2021/1323 lo qualifica come “agente cancerogeno genotossico indiretto”, e afferma che “la sua presenza comporta di conseguenza un rischio elevato per la salute pubblica”; su queste basi, questo testo normativo riduce i livelli di cadmio in frutta, verdura e cereali.

3) Le deroghe per gli Stati

Un’ultima notazione sul Regolamento n. 1009, sempre relativamente alla questione cadmio: all’articolo 2 si sancisce che se uno Stato membro beneficia di una deroga alla vecchia normativa (ossia, l’art. 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003), concessa per motivi inerenti la protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro (in conformità all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE), in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può continuare ad applicare ai prodotti fertilizzanti dell’UE i valori limite nazionali fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati uguali o inferiori ai valori limite applicabili nello Stato membro interessato.

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