CBD: farmaco o stupefacente? Un nodo ancora irrisolto
Vendere on line prodotti a base di cannabidiolo non è illegale e non comporta la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione anche se non si ha la qualifica di farmacista o medico.
Quindi come viene qualificato il cannabidiolo nel nostro ordinamento?
E’ un farmaco o una sostanza considerata pericolosa?
Proviamo a rispondere a questi quesiti con una breve disamina della disciplina legislativa di una sostanza ancora molto discussa.
INDICE
CBD: farmaco o stupefacente – La vicenda in esame
Il sequestro dei prodotti a base di CBD
La decisione della Suprema Corte
Il CBD nella normativa europea e nazionale
Il CBD nella normativa nazionale
Conclusioni: la contraddittoria qualificazione del CBD
CBD: farmaco o stupefacente – La vicenda in esame
L’indagato era finito sotto processo per aver messo in vendita attraverso un sito web dei prodotti, per uso umano ed animale, a base di cannabidiolo (CDB), pubblicizzandoli come idonei a curare l’ansia, la depressione, a mitigare il dolore e ostacolare la crescita di cellule tumorali. In questo modo, alludeva al fatto che si trattasse di sostanze farmacologicamente attive e, perciò, qualificabili come medicinali.
In particolare, al venditore on line veniva contestato il reato di esercizio abusivo della professione di farmacista1 e quello di commercializzazione2 di medicinali privi della prescritta autorizzazione3 da parte dell’Aifa o di cui è, comunque, vietata la vendita.
Il sequestro dei prodotti a base di CBD
I prodotti in questione erano stati sottoposti a sequestro da parte dei Nas e il Pubblico Ministero aveva convalidato l’operato della Polizia Giudiziaria ritenendolo legittimo sulla base di una argomentazione fondamentale: l’imputato pubblicizzava sul proprio sito le proprietà terapeutiche e curative del cannabidiolo che, perciò, deve essere classificato come un farmaco.
Di avviso opposto, invece, il Tribunale del riesame che aveva successivamente annullato il sequestro e restituito tutti i prodotti all’avente diritto, ritenendo non adeguatamente motivata la decisione del Pubblico Ministero che, pertanto, ricorreva in Cassazione, insistendo sulla legittimità del proprio provvedimento.
La decisione della Suprema Corte
Ebbene, i giudici di legittimità con la sentenza in commento4 hanno dato ragione al Tribunale dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla Pubblica Accusa.
Secondo la Cassazione, infatti, è il Pubblico Ministero che aveva proceduto al sequestro dei prodotti che avrebbe dovuto dimostrare che essi fossero qualificabili come farmaci o medicinali; né tale prova può genericamente fondarsi sul solo fatto che le sostanze in questione fossero pubblicizzate sul web come aventi proprietà curative.
Gli “ermellini”, inoltre, con la propria decisione chiariscono quale sia attualmente la qualificazione giuridica del cannabidiolo, escludendo che esso possa essere considerato alla stregua di una sostanza stupefacente.
Il cannabidiolo nella normativa europea
Il cannabidiolo5 (anche indicato con l’acronimo CBD) è un componente chimico della cannabis che non crea alcuna assuefazione e non ha effetti stupefacenti (a differenza del THC) ma ha proprietà perlopiù analgesiche e antifiammatorie.
L’illegalità nel nostro Pease della cannabis è collegata alla concentrazione di Thc in essa presente che, come stabilisce la legge6, non può essere superiore allo 0,2 %, mentre nessun paramentro quantitativo è stabilito per la percentuale dell’altro principio attivo in essa contenuto, ossia il cannabidiolo.
Nella normativa europea la qualificazione del CBD è una partita ancora aperta:7 è solo di qualche giorno fa la notizia che l’Agenzia per la sicurezza alimentare (EFSA) ha sospeso le valutazioni sul cannabidiolo come nuovo alimento in attesa di nuovi dati scientifici.
E’ da rammentare, inoltre, una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea secondo cui non può essere vietata la vendita di CBD in uno stato membro dell’Unione nel caso in cui esso venga legalmente prodotto attraverso l’estrazione dalla pianta di cannabis nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi.8
Eventuali divieti di commercializzazzione sono legittimi solo ove siano strettamente necessari e proporzionali a tutelare il preminente interesse della salute pubblica e ciò perchè, allo stato attuale, non vi sono riscontri scientifici che dimostrino che il cannabidiolo abbia effetti psicotropi.
Il cannabidiolo nella normativa nazionale
Nel nostro Paese, invece, il cannabidiolo non viene qualificato come uno stupefacente vero e proprio ma, piuttosto, come un medicinale a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope che possono comportare concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica.
Per tali caratteristiche, esso necessita di apposita prescrizione medica non ripetibile ed autorizzazzione per la vendita nonché rientra nella tabella dei medicinali prevista dal testo unico in materia di stupefacenti9 ed è, dunque, soggetto alla disciplina penale ivi stabilita.
Tuttavia, tale qualificazione10 è stata successivamente sospesa con un decreto ministeriale che ha di fatto creato una situazione di limbo, per non dire di vera e propria confusione, circa la qualificazione e la disciplina giuridica applicabile al CBD.
Conclusioni: la contraddittoria qualificazione del Cbd
Ebbene, nella sentenza in questione è la Cassazione che fa chiarezza sul punto stabilendo il principio secondo cui i medicinali sono oggetto della disciplina penale solo quando essi contengano sostanze e principi attivi rientranti nelle apposite tabelle previste dalla normativa in materia di stupefacenti.
Allo stato attuale, come già detto, tale tabellazione non ricomprende il CBD (o meglio, lo ricomprende ma non è ancora in vigore) e, dunque, per il principio di tassatività della norma penale i prodotti a base di cannabidiolo venduti sul sito web, benchè pubblicizzati come aventi proprietà curative e trapeutiche, non posso essere considerati a tutti gli effetti come dei farmaci con effetti stupefacenti e, di conseguenza, l’indagato non avrebbe compiuto alcun reato di esercizio abusivo della professione di farmacista nel cederli senza autorizzazione.
Una decisione che, pur inserendosi in uno scenario in cui la disciplina legislativa in materia di cannabidiolo appare come un continuo “work in progress” ancora piuttosto nebuloso, compie, tuttavia, un passo in avanti verso una qualificazione “comunitariamente orientata” di tale sostanza i cui effetti restano assai discussi perchè ritenuti pericolosi per la nostra salute da alcuni e, addirittura, “miracolosi” per molti altri.
Avv. Anna Ancona
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1 Art. 348 c.p.
2 Art. 147 D. lgs. n. 219 del 24 aprile 2009
3 L’art. 6 del D.lgs. n. 219 del 24 aprile 2009 che prevede “Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dell’AIFA o un’autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.
(modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera c), della legge 88/09 -ndr)
2. Quando per un medicinale è stata rilasciata una AIC ai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonchè le variazioni ed estensioni sono ugualmente soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1; le AIC successive sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, comma 1.
3. Il titolare dell’AIC è responsabile della commercializzazione del medicinale. La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell’AIC dalla sua responsabilità legale.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta anche per i generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonchè per i radiofarmaci preparati industrialmente”.
4 Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 03/02/2022) 24/03/2022, n. 10645
5 Per una analisi approfondita delle caratteristichee degli effetti del CBD si veda : https://cbdexpress.it/blog/post/cannabidiolo-cbd-descrizione-completa#:~:text=Il%20cannabidiolo%20%C3%A8%20un%20potente,%2C%20cervello%20…).
6 Legge del 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.
7 https://www.efsa.europa.eu/it/news/cannabidiol-novel-food-evaluations-hold-pending-new-data E’ da rammentare, inoltre, una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea
8 Corte di Giustizia dell’Unione Europea, IV sezione, del 19 novembre 2020, C. 663\18.
9 D.P.R. N. 309 DEL 9 OTTOBRE 1990
10 Effettuata con il D.M. 1 ottobre 2020 che ha inserito il cannabidiolo (o meglio, le composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di canapa) nella Sezione B della Tabella dei medicinali allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, inserimento sospeso con successivo D.M. n. 28 ottobre 2020 sul presupposto che l’inserimento nella tabella citata “è questione che necessita di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica, richiesti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e), n. 2 del DPR 309/90, all’Istituto superiore di sanità e al Consiglio superiore di sanità”.
ottimo
Grazie
Mi è piaciuto questo articolo. Bravo. Il CBD non è una panacea che cura tutti i mali, tuttavia apporta numerosi benefici in ambito terapeutico. Grazie alle sue proprietà anti-infiammatorie, ansiolitiche e analgesiche, può contribuire al benessere generale e al sollievo di diverse problematiche. È importante però utilizzarlo con consapevolezza, considerando che non sostituisce le cure mediche tradizionali. Noi abbiamo scritto questo mega articolo in cui proviamo a parlare di tutti i benefici dell’olio di CBD: https://crystalweed.it/cbd-oil-olio-di-cannabis/ però ce ne sono ancora altri da menzionare 😀 ovviamente non penso che l’olio di CBD funzionerà con tutti e allo stesso modo per tutti.