Come deve essere il marchio di una pasta
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza, dichiarando nullo quello dello “spaghetto quadrato” registrato da una nota azienda alimentare. Riassumiamola
Indice
- Le regole generali in materia di marchi
- Quando le indicazioni descrittive possono diventare marchio
- Il caso della secondarizzazione del marchio
1) Le regole generali in materia di marchi
La Cassazione civile ha fissato i confini su come deve essere il marchio di una pasta, riaffermando i principi giuridici fondamentali che regolano la materia dei marchi in generale.
Definendo la controversia insorta tra due note aziende produttrici sullo “spaghetto quadrato”, che era stato registrato da una delle parti in causa come proprio marchio, la Suprema Corte ha ribadito che requisito essenziale e costitutivo del marchio è il cosiddetto carattere distintivo, per cui non possono costituire oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti da “indicazioni descrittive” di prodotti o servizi, fra cui quelli che indicano semplici “caratteristiche del prodotto o servizio”, così come prevede la normativa di riferimento.
2) Quando le indicazioni descrittive possono diventare marchio
La pronuncia ha pure ricordato che anche un termine in parte descrittivo potrebbe, in talune evenienze concrete, mantenere una capacità distintiva e quindi essere valido come marchio; ma, rigettando il ricorso, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva affermato che nel caso dello spaghetto quadrato non ricorrevano i presupposti di questa ipotesi eccezionale.
3) Il caso della secondarizzazione del marchio
La Corte ha anche affrontato un altro motivo di ricorso dell’azienda produttrice: la cosiddetta secondarizzazione del marchio. E’ il concetto per il quale, secondo la legge, possono costituire, come eccezione alla regola sopra ricordata, oggetto di registrazione “i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”; in questo modo il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione dell’azione legale o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Ma anche in questo caso i Giudici del Palazzaccio hanno dato ragione alla sentenza di secondo grado, rigettando il motivo di ricorso.
La Cassazione ha, quindi, dichiarato la nullità la registrazione del marchio “spaghetto quadrato”.
Per consulenze: palmi.ius@avvstefanopalmisano.it
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