Commercio della canapa e legge penale: novità dalla Cassazione
“La L. n. 242 del 2016 contiene le ‘Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa’ [….] espressamente colloca la coltivazione della varietà di canapa di cui tratta al di fuori dell’ambito di applicazione dell’intero D.P.R. 309\1990.” (la legge fondamentale in materia di stupefacenti, ndr)
L’ultima, recentissima, sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. VI, Sent., – ud. 29-11-2018 – 31-01-2019, n. 4920), esordisce in maniera tanto perentoria che non è difficile intuirne le conclusioni.
E sono conclusioni di radicale novità e di contrapposizione frontale rispetto a quello che era stato, fino a questo momento, l’orientamento consolidato in materia di rilevanza penale della cannabis della stessa Suprema Corte.
Il procedimento riguarda il sequestro preventivo di infiorescenze di cannabis messe in commercio da un negoziante.
Il Tribunale del riesame conferma la misura cautelare, quindi il commerciante ricorre per Cassazione.
La Cassazione rovescia la sentenza del tribunale.
L’assunto di fondo dei supremi giudici è quello per cui “la legge 242 del 2016 è mossa dalla ratio di promuovere e diffondere, nel sistema produttivo italiano, l’uso della canapa (in particolare, della canapa sativa L.).”
Per essere più precisi, “il legislatore non ha promosso solo la coltivazione, ma espressamente l’intera filiera agroindustriale della canapa.”
Poste queste due preliminari, e difficilmente contestabili, premesse, le conseguenze sono scontate, per quanto pressoché rivoluzionarie.
Anzitutto, la Corte, esaminando le norme della legge 242 più rilevanti a tal fine, non manca di puntualizzare che: 1) “non lo 0,2%, ma lo 0,6% è la percentuale di THC al di sotto del quale la sostanza non è considerata dalla legge come produttiva di effetti stupefacenti giuridicamente rilevanti”; 2) “la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa (la l. 242, ndr) considerate, non è reato ex D.P.R. n. 309\1990 e viene consentita senza necessità di autorizzazione.”
A questo punto, entra decisamente nel cuore della vicenda sottoposta al suo giudizio, nonché della più complessiva, e spinosissima, questione della commercializzazione in generale.
E anche qui le affermazioni della Cassazione sono nette: “La L. n. 242 del 2016 indica le finalità per le quali la coltivazione della canapa è consentita o, meglio, per le quali è promossa, ma non tratta della commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione. Tuttavia, risulta del tutto ovvio che la commercializzazione sia consentita per i prodotti della canapa oggetto del ‘sostegno e della promozione’, espressamente contemplati negli artt. 2 e 3 della legge e, in particolare, fra gli altri: i “semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali”, “alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori”, “semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico”, destinazioni al “florovivaismo”.
La Corte perfeziona la sua illuminante opera di interpretazione della legge del 2016 con una spiegazione logica della stessa: “Deve sottolinearsi come si faccia riferimento alla produzione dei beni e non alla loro commercializzazione, questo mostra che la legge è diretta ai produttori e alle aziende di trasformazione e non cita i passaggi successivi semplicemente perché non li deve disciplinare. Si tratta di una legge di “sostegno e… promozione” della produzione, nella quale – quindi – il riferimento alla tipologia di uso non comporta che siano di per sé vietati altri usi non menzionati.
L’auspicio è che l’autorevolezza di questo intervento della Corte di legittimità – anche e soprattutto per la forza delle sue argomentazioni logico – giuridiche – aiuti a fugare quella grande massa di timori, per non dire di spettri, che ancora aleggia intorno a questa materia.
Quegli stessi che avevano praticamente causato l’estinzione della filiera della canapa in questo paese.
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