Controlli ufficiali: tornano le garanzie difensive e l’utilizzabilità penale


L’abrogazione in blocco della legge 283\1962, la cui paternità è rimasta pietosamente ignota, disposta con il Decreto Legislativo 27\21, sarebbe stata una tale iattura per la sicurezza alimentare tout court che ci è voluto un decreto legge ad hoc, il 42\21, per provare a rimediare al disastro annunciato con un’abrogazione dell’abrogazione.

Quest’ultima operazione – una delle primissime, più significative, del Governo Draghi – resta utile e benemerita in sé.

Tuttavia, il decreto legge su citato, pur avendo tappato le falle principali, avrebbe lasciato comunque smagliature importanti e nocive nella complessiva rete della tutela penale dell’alimentazione provocate dall’ineffabile decreto legislativo.

In particolare, pur dopo il provvedimento riparatore restavano in piedi tutti i buchi che erano stati prodotti in materia di analisi ufficiali: in termini di garanzie difensive per il soggetto sottoposto a controllo e, di conseguenza, di utilizzabilità dei risultati delle analisi stesse in sede di procedimento penale.

Su queste enormi contraddizioni create dal d. lvo 27\21, aveva già richiamato l’attenzione la dottrina più avveduta.

A quanto pare, il grido di allarme è stato raccolto in sede di conversione in legge del d.l. 42\21: sono stati, infatti, approvati emendamenti (del M5S, per mera completezza di informazione) che abrogano le previsioni del d. lvo 27\21 cui si accennava sopra e, quindi, ripristinano il collegamento tra analisi ufficiali ed eventuale procedimento penale a mezzo del trait d’union costituito dall’articolo 223 delle Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Se questi emendamenti dovessero diventare legge dello Stato, si potrebbe forse affermare, alla fine di tutto, che questa storia surreale dell’abrogazione della l. 283\1962 – o almeno delle sue parti più significative – sia stata solo una, poco commendevole, parentesi.

Forse.

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