De gustibus – Il sapore e il diritto d’autore
Il sapore di un alimento non può essere tutelato dal diritto d’autore.
E’ questa la perentoria conclusione di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea avente a oggetto l’interpretazione della normativa sul diritto d’autore in relazione al cibo; più precisamente ai profili gusto – olfattivi di quest’ultimo (Corte di giustizia UE, Grande Sez. 13 novembre 2018, in causa C‑310/17).
Un’azienda alimentare olandese aveva acquistato i diritti di proprietà intellettuale su un formaggio alle erbe “creato” da un commerciante di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi, l’ “Heksenkaas”.
Quando un’altra impresa aveva prodotto e commercializzato un formaggio simile, il “Witte Wievenkaas”, la prima azienda aveva ritenuto violati i suoi diritti d’autore relativi al “sapore” dell’Heksenkaas e aveva, quindi, citato in giudizio la concorrente presunta sleale.
La questione, dopo vari passaggi davanti alle Autorità Giudiziarie olandesi, è finita davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a cui l’ultimo giudice nazionale che era stato investito della vicenda ha posto una serie di quesiti: il primo dei quali era, in sostanza, se “il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell’autore – sia tutelato dal diritto d’autore”.
La Corte che ha sede in Lussemburgo, a valle di una approfondita analisi della normativa comunitaria ed internazionale in materia di tutela del diritto d’autore, ha fornito la risposta che si è riportata all’inizio di questo pezzo.
In particolare, i giudici europei hanno affermato che “non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento”; anche in forza dei pregnanti elementi di natura soggettiva che investono l’aspetto del sapore di un cibo: in pratica, il gusto personale di chi mangia.
A questo si deve aggiungere, secondo la Corte, il fatto che “non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.”
Per tutte queste ragioni, “il sapore di un alimento non può essere qualificato come ‘opera’, ai sensi della direttiva 2001/29”, che regolamenta la materia.
Ne consegue l’impossibilità di tutelarlo ai sensi del diritto d’autore.
Per la Corte UE, quindi, quando si tratta di sapore degli alimenti, prima delle norme e dei diritti vengono i gusti.
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