Delega di funzioni e reati ambientali: quando serve ad escludere la responsabilità del delegante? – La Cassazione ribadisce i requisiti


La posizione di garanzia attribuita dalla legge ai soggetti titolari d’impresa rispetto alla protezione di tali beni nello svolgimento delle attività economiche, la natura contravvenzionale ed il conseguente titolo d’imputazione anche soltanto colposo dei reati posti a presidio di tali beni non consentono di ritenere che l’imprenditore possa chiamarsi fuori dalle responsabilità nei suoi confronti previste (in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, come di gestione dei rifiuti) limitandosi a delegare ad altri l’adempimento degli specifici obblighi di legge, senza vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite.

E’ uno dei passaggi fondamentali di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione in una nevralgica materia: reati ambientali e delega di funzioni all’interno di un’azienda.

Il fatto

Con sentenza del 12 marzo 2019, il Tribunale di Cuneo riteneva due soggetti colpevoli del reato di cui all’art. 110 c.p. e art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2, per aver violato le disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti nel luogo di produzione, condannandoli alla pena di 1200 Euro di ammenda ciascuno. Gli imputati venivano ritenuti responsabili quali componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda e in concorso con altro soggetto, consigliere delegato in via esclusiva per le materie della sicurezza ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, per non aver vigilato in ordine al corretto espletamento delle funzioni a quest’ultimo delegate.

I condannati ricorrevano per cassazione, fondamentalmente sulla base di un unico motivo: “pena il venir meno dell’efficacia della delega, l’obbligo di vigilanza affermato dal giudice deve trovare un equilibrio con il divieto di ingerenza nella sfera del delegato. Tenendo anche conto delle specifiche conoscenze tecniche che la materia ambientale presuppone, nulla poteva essere rimproverato agli imputati, che assolvevano al dovere di vigilanza sull’operato del consigliere delegato F.C. attraverso le periodiche riunioni del c.d.a.

La sentenza

La Cassazione rigetta il ricorso (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-02-2020) 27-05-2020, n. 15941).

Dopo aver rammentato la sostanziale sovrapponibilità tra i principi che la stessa Suprema Corte ha enucleato in ordine alla delega in ambito di sicurezza e igiene sul lavoro e quelli che valgono per la materia ambientale, i Giudici del Palazzaccio passano ad elencare quegli stessi requisiti: “a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

A questa griglia di principi, si aggiunge quello di fondo, riportato in apertura di questo post e determinante nella fattispecie concreta: l’ineliminabile potere – dovere dell’imprenditore delegante di vigilare sul corretto espletamento della delega.

Da ciò deriva”, chiosa la sentenza, “che se il delegante abbia contezza – o possa averla, con l’uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, pur diversa, posizione di garanzia – dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga (richiamando il delegato all’osservanza delle regole, verificando poi che questo avvenga, revocando la delega nei casi più gravi o di continuato inadempimento delle funzioni) lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell’art. 40 c.p., comma 2.

E’ proprio quello che è successo nella vicenda in questione, secondo i Supremi Giudici: gli imputati potevano e dovevano rendersi conto delle violazioni commesse dal delegato.

In particolare, trattandosi di un’impresa a gestione familiare, il giudice ha precisato che, quantomeno con riguardo al deposito dei rifiuti – accatastati alla rinfusa senza essere ripartiti per categorie omogenee in vasti spazi interni all’area aziendale recintata, all’interno della quale si trovano anche gli uffici ove gli imputati svolgevano abitualmente la loro attività – fosse palese e macroscopica la violazione del richiamato disposto di legge, che poteva essere rilevata anche da chi non avesse particolari competenze tecniche.

Insomma, la delega di funzioni è un istituto utile per una corretta ed efficace attività aziendale, nei suoi vari campi e aspetti, specie in caso di imprese di grosse dimensioni.

Ma le regole che la governano sono ormai chiare e stringenti.

Per l’effetto, quando esse non vengono interamente rispettate e all’interno dell’azienda viene commesso un reato, ne rispondono in tanti; tutti quelli in “posizione di garanzia”, per la precisione.

 

 

 

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