Detenzione vini sofisticati e frode in commercio


Per un’impresa vitivinicola, detenere in cantina vino sofisticato costituisce, comunque, il delitto di tentata frode in commercio? O per l’integrazione del reato è necessario che siano intercorse contrattazioni tra venditore e acquirente? La risposta l’ha data la Corte di Cassazione in una sua recente sentenza che ha chiuso il procedimento penale a carico di un dipendente dell’azienda. Vediamo la storia.

Indice

  1. Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. La storia

  2. Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. Il ricorso

  3. Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. La sentenza

  4. Conclusioni e consigli

1) Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. La storia

Antonio è dipendente di un’azienda agricola che produce vino. Viene processato, insieme al proprietario dell’azienda e ad altri dipendenti, per aver posto in commercio vini variamente denominati dopo averli sofisticati mediante l’impiego di prodotti vietati e destinati a modificarne le caratteristiche naturali (cisteina, matrici redox, acido cloridrico, acido fostorico, acido solforico, sale rosa); nonché altri vini variamente denominati dopo averli mescolanti con vini di tipologia provenienza ed annata diverse da quelle dichiarate. In questo modo, insieme ai suoi colleghi, ha reso questi vini diversi per qualità da quanto dichiarato. Per di più, c’è l’aggravante di aver commesso il fatto su prodotti a denominazione di origine protetta.

Per questi fatti, Antonio viene condannato per il delitto di tentata frode in commercio aggravata1.

2) Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. Il ricorso

Il dipendente ricorre per cassazione contro la sentenza di condanna sostenendo che il reato a suo carico non sussisterebbe per una serie di motivi, il più significativo dei quali sarebbe il seguente: i fatti contestati allo stesso Antonio non rientrebbero in quelli descritti dalla norma2 che prevede il delitto di frode in commercio. La ragione, secondo la difesa dell’imprenditore, sarebbe semplice: quegli stessi fatti non sarebbero stati commessi nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno spaccio. Il dipendente, infatti, non si sarebbe mai occupato dell’attività di vendita.

Nel caso concreto, quindi, il prodotto sequestrato non era ancora stato posto in commercio; lo stesso si trovava ancora in cantina e pertanto, secondo il difensore, mancherebbe l’elemento costitutivo del reato di frode in commercio, che tutelerebbe la correttezza dei rapporti commerciali e non la salute dei cittadini.

La conclusione della difesa di Antonio è, quindi, evidente, almeno dal suo punto di vista: le condotte contestate all’imputato non riguardano l’attività di commercio, in quanto il vino sequestrato si trovava ancora in cantina e non era stato posto in commercio, bensì l’attività di vinificazione, che rientra nell’ambito di applicazione del cosidetto Testo Unico sul Vino3, il quale, a sua volta, per un fatto del genere prevede una mera sanzione amministrativa e non penale.

3) Detenzione vini sofisticati e frode in commercio. La sentenza

La Corte di Cassazione4 rigetta la tesi difensiva di Antonio, ricordando il suo orientamento consolidato, ed estremamente chiaro, in questa materia: per far scattare il reato di frode in commercio5, non è necessaria la concreta contrattazione con un avventore. E’ sufficiente, invece, anche la mera detenzione, presso il magazzino, di prodotti finiti dell’ impresa di produzione, di prodotti alimentari con false indicazioni di provenienza o qualità destinati non al consumatore finale ma ad utilizzatori commerciali intermedi.

Il deposito nel magazzino dei prodotti finiti di merce non rispondente per origine, provenienza, qualità o quantità a quella dichiarata o pattuita, è atto idoneo diretto in modo non equivoco a commettere, nel caso di vendita all’ ingrosso, il reato di frode nell’esercizio del commercio, in quanto prelude alla successiva immissione nel circolo distributivo di prodotti aventi differenti caratteristiche rispetto a quelle dichiarate o pattuite.

In questi casi, sussiste l’illecito in questione, anche se solo nella forma tentata e non consumata; ciò per il principio secondo il quale il tentativo nel reato di frode in commercio può essere integrato anche indipendentemente da ogni concreto rapporto con l’acquirente, essendo invece decisive, al fine suddetto, solo l’ idoneità e la non equivocità degli atti nella direzione di una consegna.

In caso di tentativo, è il caso di ricordare, la pena è ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il reato consumato.

4) Conclusioni e consigli

Ci vuole poco, molto poco, come si è visto, per commettere il delitto di frode in commercio, anche solo nella forma tentata; produttori e filiera al completo dovrebbero tenerlo bene a mente. Anche perché le sanzioni che possono derivarne non sono solo quelle alle persone fisiche, cui abbiamo accennato sopra, ma anche quelle direttamente al patrimonio aziendale, materiale e immateriale, in forza della legge sulla responsabilità da reato delle imprese6, che scatta in caso di condanna per questo reato.

In ogni caso, mi auguro che questo contributo di informazione e di formazione che ti do in modo del tutto gratuito ti risulti utile nella corretta gestione degli obblighi legali della tua azienda vitivinicola e, in generale, agroalimentare.

Alla prossima!

19\2\2024

Avv. Stefano Palmisano

 

Se hai necessità di una consulenza o di assistenza legale in materia di normativa alimentare, scrivi una mail a: info@cibodiritto.com

 

1Su questo blog, ci siamo più volte occupati del reato di frode in commercio in ambito vitivinicolo. Qui, per esempio, abbiamo fatto una rassegna storica e giurisprudenziale in questa materia.

2Art. 515 codice penale. La frode in commercio viene commessa da “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”. Il cuore del reato è la consegna da parte del venditore di una cosa al posto di un’altra rispetto a quella che ha costituito oggetto dell’accordo tra chi vende e chi compra.

3L. n. 238 del 2016, art. 71

4Cass. pen., Sez. feriale, Sent., (data ud. 31/08/2023) 05/09/2023, n. 36684

5Dal delitto di frode in commercio, peraltro, non rimangono immuni neanche i vini più prestigiosi, come il Barolo per esempio, stando a quanto emerge da altre recenti sentenze della stessa Corte di Cassazione: https://www.altalex.com/documents/2022/12/23/barolo-vinificato-zona-autorizzata-annullato-giudizio-assolutorio-corte-appello

6D. Lvo 231\2001

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