Diffida: quella “cosa” che alcuni ancora ignorano!
Il labirinto del diritto alimentare ha dei meandri in cui è facile smarrirsi. Soprattutto quando, tale materia, si accompagna alla disciplina delle sanzioni a carattere amministrativo.
All’interno di questo dedalo merita attenzione il decreto legge 24.06.2014 nr. 91 convertito – con modificazioni – dalla legge 11 agosto 2014 nr. 116, contenente le disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
È evidente che ci si soffermerà molto brevemente sui soli aspetti relativi al settore agricolo, nella specie, all’istituto della DIFFIDA che ancora oggi — a quasi 5 anni dal suo battesimo — continua ad essere ignorata dagli operatori e (seppur molto raramente) anche da alcune autorità poco avvezze a tali tipi di attività ispettive-amministrative (1).
In generale, prevista dall’art. 1, 3° comma della legge nr. 116/2014, la diffida si applica:
- per le violazione alle norme in materia agroalimentare di lieve entità per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria;
- e solo quando l’accertata violazione — commessa per la prima volta — ancorché sanzionabile, risulta essere sanabile.
Nello specifico tre, quindi, i punti da precisare nei risvolti pratici: uno relativo alla sanabilità della condotta sanzionabile di lieve entità; un altro in merito al concetto di ‘prima volta’ dell’OSA; l’ultimo riguardante il pagamento in misura ridotta.
In questo post, si tratterà solo del primo elemento, rinviando per l’esame degli altri due a un successivo, imminente, contributo.
- Sulla sanabilità della condotta sanzionabile di lieve entità.
La sanabilità è possibile nel caso di errori, omissioni di tipo formale ecc. che si risolvono con una ‘semplice’ operazione di rettifica o di regolarizzazione di quanto contestato.
Non è preventivamente tipizzabile un elenco puntuale di situazioni fattuali sanabili attraverso il ricorso alla diffida perché «resta comunque legata ad una valutazione che dovrà necessariamente essere fatta caso per caso, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa» (2).
La sanabilità è possibile anche per i prodotti già posti in vendita al consumatore finale, a condizione che la violazione non sia relativa alle norme in materia di sicurezza alimentare: in questo caso, alla diffida, segue ovviamente il sequestro amministrativo del prodotto irregolare, al fine di consentire all’interessato di elidere le conseguenze dannose tramite una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato adempimento alla diffida, per agevolare la successiva adozione dei conseguenti provvedimenti.
L’OSA, una volta diffidato, ha tempo 20 giorni per provvedere ad adempiere alle prescrizioni imposte. Il termine dei 20 giorni decorre dalla ricezione dell’atto di diffida: se entro questo periodo l’operatore non ottempera, l’autorità procederà allora alla contestazione/notificazione dell’illecito (cfr. art. 14 Legge 24 novembre 1981, n. 689).
L’inottemperanza alla diffida comporta per l’OSA — tra le altre cose — l’esclusione dell’applicazione del pagamento in misura ridotta della sanzione comminata. Inoltre, nel caso di reiterazione (accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida) questa non potrà troverà applicazione. Con una precisazione: la preclusione all’applicazione di una nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all’accertamento infraquinquennale delle stesse.
PS: la diffida è istituto obbligatorio per l’autorità accertatrice ma la sua applicazione-accettazione può essere rifiutata dall’OSA che può direttamente ‘pretendere’ la contestazione della sanzione. Il diniego alla applicazione della diffida da parte dell’OSA non osta però all’applicazione del pagamento in misura ridotta.
Il seguito a breve.
Massimo Palumbo
(1) Autorità competenti sono: ICQRF, Corpo forestale dello Stato, Carabinieri, Regioni, Province, Comuni, quindi anche ai Vigili urbani.
(2) cfr. nota ICQRF 2 luglio 2014 nr. 1148.
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