Diritto alimentare e riserva penale


«SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO», ovvero quella formuletta che tecnicamente viene chiamata clausola di riserva penale.

L’assetto sanzionatorio (amministrativo) del diritto alimentare è agghindato di questo lungo ‘sintagma’ che appare quasi — all’interno dei decreti — come una litanica ripetizione.

«Salvo che il fatto costituisca reato» significa che la violazione di una specifica disposizione normativa può comportare o 1) l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (una «multa» in senso a-tecnico), o 2) la denuncia all’autorità giudiziaria per la commissione di un reato.

Questa possibilità di scelta può celare dei limiti provenienti tanto dal mare magnum della normativa agroalimentare quanto dalla non indifferente ‘quantità’ di soggetti-autorità che possono — in generale —  compiere i controlli presso un operatore alimentare (cfr. NAS – ICQRF – ASL – regione – comune –  polizia locale – carabinieri forestali eccetera eccetera).

Ora, poniamo che il controllore rispetto ai detti limiti  – per inadeguata conoscenza della materia o perché quest’ultima sia effettivamente poco chiara (entrambe le ipotesi sono tutt’altro che di fantasia) – sia indeciso se un determinato fatto storico contestabile all’OSA (Operatore del Settore Alimentare) debba rientrare nell’area amministrativa o in quella penale, il controllore stesso cosa farà? Redigerà la «multa» oppure (in ragione della sua incertezza, onde evitare di incappare in un propria ipotizzata – putativa- omissione) trasmetterà gli atti alla Procura della Repubblica… come a dire: non essendo io sicuro di come agire rimetto tutto alla Procura, sarà poi questa a decidere.

E intanto l’OSA, se così si procedesse, si ritroverebbe con un carico pendente per anni. E chi paga i danni di questo immaginato scenario per nulla lontano dalla realtà?

È questo il vero rischio dell’impiego ‘eccessivo’ della riserva penale: trovarsi innanzi ad un uso convulsivo (e difensivo?) del sistema sanzionatorio penale anche per fatti storici ad esso non assoggettabili.

Mi si obietterà: questo rischio ci sarebbe anche innanzi a previsioni normative puntuali. Certamente, è la risposta! Ma è altrettanto vero che, di fronte a tipizzazioni precise e numerate, l’errore è assai limitato perché ridotta è la possibilità di scelta.

Nel settore agroalimentare — tendenzialmente —  non occorrerebbe il ricorso al criterio di specialità perché, 9 volte su 10, se un fatto non è illecito amministrativo è allora annoverabile verosimilmente nelle (sole) fattispecie di cui agli articoli (compresi) tra il 515 e il 517 bis del codice penale (cfr. le sanzioni del codice del consumo)… salvo che non si sia di fronte a condotte più complesse che espongono a volontarie derive criminali degli operatori alimentari. Ma questo è un discorso diverso e, in tali casi, la previsione della riserva penale non avrebbe alcun valore.

                                                                                                                           Massimo Palumbo

P.S.: voglio dare un’apertura-lettura positiva della citata riserva penale: forse il legislatore ha costruito le sanzioni amministrative con riserva penale per la futura adozione dei reati agroalimentari? Ce lo auguriamo!

P.S.2: ho omesso appositamente tutte le rogne relative al principio di specialità e sussidiarietà relativa alla previsione penale e a quella amministrativa, viceversa non sareste arrivati a leggere fino a questo punto.

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