Disegno di legge sull’agricoltura biologica: luci e ombre
Dopo un’attesa pluriennale, il Ddl ha segnato una tappa importante: l’approvazione del Senato. Cenni su alcuni profili rilevanti: partiamo con le ombre
L’Italia ha un embrione di legge sull’agricoltura biologica, e forse anche qualcosa in più. La scorsa settimana, dopo una lunga attesa, il Senato ha votato il Disegno di legge n. 988, “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”, che ora passa alla Camera.
Indice
La carta dei valori del biologico
Cenni sulle ombre
Il tormentone biodinamico
Distretti biologici a contaminazione limitata
Le incognite sulla “democrazia biologica”
1) La carta dei valori del biologico
La carta dei valori dell’articolato normativo è assai impegnativa e la si rinviene nell’art. 1, c. 2: “la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti…”
Su queste basi, non si può che guardare con grande interesse a questa legge prossima ventura.
2) Cenni sulle ombre
La traduzione in norme concrete di quei principi alti e nobili, tuttavia, non manca di suscitare dubbi e interrogativi su una serie di punti specifici.
3) Il tormentone biodinamico
C’è il tormentone biodinamico: il concetto di “equiparazione per legge” rispetto al biologico (contenuta addirittura nel primo articolo del testo) – ossia l’equiparazione di un metodo i cui disciplinari e i cui sistemi di certificazione sono di natura privatistica rispetto a quello che, invece, gode (o soffre) di un sistema pienamente pubblicistico e multilivello – risulta poco chiaro nel suo senso reale, nei suoi presupposti, ma soprattutto nelle sue implicazioni pratiche.
Anche se è difficile rimuovere la sensazione che il polverone che è stato sollevato sulla presunta “stregoneria al potere” sia, nella più benevola delle interpretazioni, sproporzionato rispetto al merito reale della questione; ma, soprattutto, non proprio limpido quanto ai reali intendimenti e obiettivi dei suoi autori. Specie se si considera che tra i più accreditati di essi vi sono conclamati sponsor istituzionali di sostanze forse un filo più nocive del cornoletame: tipo il glifosato.
4) Distretti biologici a contaminazione limitata
A parte questo, non mancano ulteriori zone d’ombra, in atto o in potenza, nel provvedimento.
Quanto ai “distretti biologici”, per esempio, si afferma che essi “si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese.” (art. 13)
E qui un distretto “biologico” caratterizzato da una “limitata” contaminazione da pesticidi potrebbe far pensare qualche irriducibile incontentabile o qualche cronico malpensante a una forma di “limitata” contraddizione in termini.
5) Le incognite sulla “democrazia biologica”
Poi c’è il capitolo della “democrazia biologica”, o aspirante tale: dalla composizione degli organismi di rappresentanza al Tavolo tecnico previsto dalla legge all’individuazione e alla regolamentazione delle prerogative delle organizzazioni maggiormente rappresentative.
Tutte macroquestioni che meriteranno qualche chiarimento o, quantomeno, qualche approfondimento. Non foss’altro per cercare di prevenire l’esplosione di faide interne al mondo dell’agricoltura biologica, secondo stilemi concettuali e, soprattutto, operativi già ampiamente collaudati in altri settori.
Queste, e qualche altra ancora, le ombre potenzialmente più vistose.
Nella prossima parte di questo contributo, si passerà ad accendere le luci di questo disegno di legge, che meritano almeno la stessa attenzione.
In ogni caso, di questo ddl, delle sue luci e delle sue ombre, dei suoi costi e dei suoi benefici, ci occuperemo a breve nel prossimo dei “Dialoghi di Cibo Diritto”, con interlocutori che hanno certamente tante cose da dire, di qualità. Restate sintonizzati.
+ There are no comments
Add yours