Etichetta degli alimenti: le conseguenze del trascurare – Casi pratici – 1


A che serve, davvero, l’etichetta di una sostanza alimentare?

La risposta a questo primo, cruciale interrogativo la si trova nei primissimi “considerando” (le premesse) della cosiddetta “food information law”, il Regolamento dell’Unione Europea n. 1169\2001 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: “per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori” occorre che questi ultimi “siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano”.

E’, quindi, una motivazione anzitutto di salute, di tutela della salute, quella che sta a base delle norme in materia di “presentazione” degli alimenti: un consumatore informato (e, quindi, teoricamente più consapevole) sul cibo che mangia esporrà a minori rischi quella parte della sua salute che dipende proprio dalla sua alimentazione. O almeno così si presume.

Per questa ragione, gli obblighi che scaturiscono da quelle norme in capo ai cosiddetti OSA, gli operatori del settore alimentare, vanno presi decisamente sul serio.

Specie dopo il 9 maggio 2018, giorno di entrata in vigore del cosiddetto “decreto sanzioni”, il D. Lvo 231\2017, quello che prevede le sanzioni relative alla violazione delle disposizioni proprio del Reg. 1169\2011.

Per un’analisi più complessiva di questo provvedimento legislativo si rinvia a un precedente articolo pubblicato su questo blog (https://cibodiritto.com/informazioni-per-gli-acquisti-di-alimenti-note-sul-decreto-sanzioni/).

Invece, la sensazione è che quelle previsioni e gli obblighi che generano siano ancora “un po’ sottovalutate” (per così dire) nella pratica proprio dai loro primi destinatari: ossia, gli stessi OSA.

E’ un atteggiamento che può comportare un prezzo salato.

In questi brevi post, si vuol fare solo qualche esempio concreto di comportamenti realmente presenti, se non proprio diffusi, nella prassi commerciale da parte di OSA che violano – molte volte anche in maniera inconsapevole – alcune delle norme in questione. Per provare a rendere l’idea della portata della normativa e delle conseguenze (del costo, come si accennava prima) che possono derivare dalla sua violazione.

Si immagini una pasticceria artigianale che produca al suo interno uno yogurt, che poi esponga per la vendita nel bancone in un barattolino.

La peculiarità, per così dire, è che lo yogurt di cui si parla è praticamente privo di etichetta: il titolare si limita a scrivere con un pennarello sul coperchio del contenitore le parole “yogurt” seguita dall’ingrediente che lo arricchisce (frutta, cereali, cioccolato ecc…). Nient’altro!

Il pasticcere è probabilmente convinto che uno yogurt prodotto all’interno della sua pasticceria e rivenduto esclusivamente nel suo stesso locale non necessiti di alcuna “formalità”. O, più semplicemente, non si pone il problema, per così dire.

Le cose non stanno proprio così.

Per limitarci ai più significativi provvedimenti legislativi e a sanzioni di natura amministrativa (mettendo, quindi, completamente da parte, per il momento, il vasto e rilevante mondo penale che pure può mettersi in movimento in una fattispecie del genere), l’artigiano in questione potrebbe scoprire suo malgrado (più che altro, glielo farebbe scoprire il pubblico ufficiale addetto a un eventuale controllo), per esempio, che: 1) il Regolamento Europeo n. 1169\2011, al suo articolo 9, prevede un “elenco delle informazioni obbligatorie”, composto di una dozzina di voci, che vanno dalla denominazione dell’alimento alla dichiarazione nutrizionale, passando per il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 2) per il “decreto sanzioni” la mancata apposizione di una o più di quelle indicazioni comporta la sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 24.000 euro; 3) in particolare, la mancata indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (i cosiddetti “allergeni”) è punita con la sanzione da 5.000 euro a 40.000 euro.

Il seguito alla prossima puntata.

9\8\2018

                                                                                                                            Avv. Stefano Palmisano

 

+ There are no comments

Add yours