Etichettatura ambientale: brevi note e un promemoria
L’etichettatura ambientale degli imballaggi ha molto a che fare con l’economia circolare, in particolare con la gerarchia dei rifiuti. Essa, infatti, integra obblighi di corretta informazione, a carico di tutti gli attori della filiera degli imballaggi nei confronti dei consumatori. Obblighi a loro volta funzionali anzitutto a rendere i consumatori stessi consapevoli e responsabili, nei limiti del loro ruolo, di una gestione dei rifiuti rispondente proprio ai principi di quella gerarchia e, in ultima istanza, del nuovo modello economico circolare. In questo senso, tutti gli imballaggi devono essere etichettati “opportunamente”, cioè in modo adeguato ed efficace rispetto alle finalità della normativa sopra ricordate. E dal perseguimento di quegli obiettivi di largo respiro, relativi al nuovo paradigma economico circolare, deriva la responsabilizzazione di tutta la filiera, su cui gravano obblighi e relative sanzioni. Ne discutiamo in un webinar, giovedì 1 dicembre, dalle 18 alle 19, sulla piattaforma Zoom.
Indice
Etichettatura ambientale: la base giuridica della direttiva europea sull’economia circolare…
… e la riforma del Testo Unico Ambientale
Etichettatura ambientale: l’informazione strumento della gerarchia dei rifiuti e dell’economia circolare
Etichettatura ambientale: obblighi e sanzioni condivisi da tutta la filiera, nonostante il silenzio delle Linee guida del Mite
Etichettatura ambientale: la base giuridica della direttiva europea sull’economia circolare…
“La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare […]
Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentando il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.”
Sono estratti dai primissimi considerando della Direttiva 30/05/20181, una di quelle che compongono il celeberrimo “pacchetto” sull’economia circolare.
… e la riforma del Testo Unico Ambientale
Tra i vari frutti che hanno prodotto i principi sopra riportati, si può annoverare anche la normativa sull’etichettatura ambientale degli imballaggi che sta per entrare in vigore in Italia il 1 gennaio 2023.
Più precisamente, la regolamentazione in questione è stata introdotta dal Decreto Legislativo di due anni fa2 che ha dato attuazione proprio al gruppo di direttive dell’Unione Europea sopra indicate – in particolare a quella relativa agli imballaggi e ai rifiuti da imballaggio – modificando la corrispondente norma nazionale, contenuta nel Testo Unico Ambientale (TUA)3
Etichettatura ambientale: l’informazione strumento della gerarchia dei rifiuti e dell’economia circolare
A prescindere dagli interminabili riferimenti legislativi, una delle principali basi logico – giuridiche della normativa che si accinge, tra poco più di un mese, a diventare cogente è presto esplicitata: la realizzazione dell’economia circolare ha bisogno di responsabilizzazione e collaborazione da parte di tutti gli attori della rappresentazione economica: in particolare, dei produttori e dei consumatori, ognuno per quanto di sua competenza.
Il che postula, a monte, la necessità di un’altra componente, preliminare: l’informazione.
Informazione che, di regola, sul conto di un determinato bene detiene chi lo produce.
Di conseguenza, il produttore deve mettere a disposizione di chi quel bene consuma o utilizza quelle informazioni fondamentali a che il consumatore stesso contribuisca, nei limiti del suo ruolo, a realizzare il nuovo modello economico circolare.
Questo vale anche e innanzitutto in quel ganglio dell’economia circolare che è la gestione dei rifiuti; per essere ancora più precisi, nella gerarchia dei rifiuti sancita dalla normativa unionale di riferimento.4
Per ciò che riguarda in modo più diretto questo articolo, questo vale anche per gli imballaggi.
Per capire davvero a cosa serva, in modo prioritario, l’etichettatura ambientale degli imballaggi, dunque, forse si potrebbe idealmente riformulare la norma del TUA che si richiamava sopra, ridislocando le sue proposizioni costitutive in questo modo: dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi5.
Perché i consumatori dispongano di quella corretta informazione, quindi, tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea.
Etichettatura ambientale: obblighi e sanzioni condivisi da tutta la filiera, nonostante il silenzio delle Linee guida del Mite
Il relativo obbligo grava su tutti i componenti della filiera, nelle sue varie parti.
Questo è “opportunamente” chiarito in un documento del Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi che ricostruisce in dettaglio il quadro normativo di riferimento della questione specifica. Ed è un passo tanto chiaro e puntuale che merita di esser riportato per intero:
“occorre considerare che sia la normativa nazionale sia quella europea stabiliscono la necessità di condivisione delle responsabilità della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio:
– uno dei considerando della Direttiva 94/62/CE afferma che “(..) l’elaborazione e l’applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale”;
– l’art. 217, comma 2, Dlgs. 152/2006 afferma che “Gli operatori delle rispettive filiere degli imballaggi nel loro complesso garantiscono, secondo i principi di responsabilità condivisa, che l’impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo possibile per tutto il ciclo di vita”.
È inevitabile quindi che l’apposizione dell’etichettatura ambientale diventi un’attività di condivisione tra fornitore e utilizzatore del packaging, che gli operatori potrebbero ritenere necessario regolare e formalizzare mediante accordi tra le varie parti coinvolte.”6
Peccato che analogo rigore e chiarezza di un testo non avente natura normativa non siano rivenibili nel testo normativo, anche se di natura non primaria, che dovrebbe costituire la disciplina di dettaglio della materia, ossia le Linee guida del fu Mite7, pubblicate in Gazzetta Ufficiale giusto due giorni fa. In 48 (quarantotto) pagine, infatti, gli estensori non hanno trovato il modo di inserire un’annotazione fondamentale come quella contenuta nel documento Conai, salve defaillances interpretative di chi scrive sempre possibili.
Parte fondamentale non foss’altro perché dal principio della responsabilità condivisa, chiarito in modo meritorio dal Conai, discendono conseguenze, altrettanto nodali, di natura sanzionatoria a carico degli operatori, sancite nella norma di riferimento del TUA8.
L’unico obbligo che grava in modo espresso – e, se ne può ricavare, in modo esclusivo – sui produttori è quello di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione Europea9
Insomma, salvo qualche altro provvedimento dilatorio in zona Cesarini tipico di quell’eccellenza legislativa nazionale che sono i decreti Milleproroghe di fine anno, dal 1 gennaio prossimo si apre una nuova fase del rapporto tra produttori e utilizzatori di imballaggi – il che vuol dire della stragrande maggioranza dei beni di consumo – in una nuova proiezione: quella dell’economia circolare.
E’ una buona notizia, fino a prova contraria.
Ne discutiamo in un webinar, coorganizzato da Cibo Diritto, dedicato a “Food, ambiente e comunicazione – Norme e prassi”, giovedì 1 dicembre 2022, dalle 18 alle 19, sulla piattaforma Zoom, in cui ci occuperemo sia di etichettatura alimentare10 che ambientale.
Per partecipare, basta inviare una mail a palmi.ius@avvstefanopalmisano.it
Ci vediamo su Zoom.
23\11\2022
Avv. Stefano Palmisano
1Direttiva CEE 30/05/2018, n. 2018/852/UE
2Decreto Legislativo 03/09/2020, n. 116, Art. 3. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi.
3Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, Art. 219, c. 5.
4Direttiva CEE 19/11/2008, n. 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, Art 4 – Gerarchia dei rifiuti:
1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e) smaltimento.
2. Nell’applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall’impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri garantiscono che l’elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in materia di protezione dell’ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.
3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis o altri strumenti e misure appropriati.
5Art. 219. c. 5, TUA, cit.
6https://www.etichetta-conai.com/faqs/di-chi-e-la-responsabilita-delladempimento-allobbligo-se-il-cliente-si-rifiuta-di-apporre-letichettatura-ambientale/
7Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm
8Art. 261, c. 3, TUA: “A chiunque immette sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.”
9Sancito dall’art. 219, c. 5, seconda parte, D. Lvo 152\2006.
10Su questo blog, mi sono occupato più volte anche di etichettatura alimentare: per esempio, qui https://cibodiritto.com/etichetta-degli-alimenti-le-conseguenze-del-trascurare-casi-pratici-1/
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