Idee di sostenibilità sistemica – Novità nella storia della Valdarno di Sopra


In questo blog, ci siamo già occupati della peculiare vicenda della Doc Valdarno di Sopra, una piccola e giovane denominazione toscana che ha imboccato, con decisione e sguardo lungo, la strada di una sostenibilità radicale: biologica per disciplinare.

Un esperimento tanto avanguardistico nella sua proiezione istituzionale quanto già oggi integralmente radicato nella prassi produttiva (e nelle relative certificazioni) di tutti i viticultori aderenti al consorzio di tutela della denominazione.

A quanto pare, dopo una prima fase istruttoria della richiesta di modifica del disciplinare che aveva fatto temere un epilogo non proprio esaltante, si registrano novità interessanti nel relativo procedimento amministrativo.

In un comunicato stampa dello stesso consorzio di qualche giorno fa, si legge, infatti, che “sono state approvate dalla Giunta della Regionale Toscana le modifiche al disciplinare della doc Valdarno di Sopra. Con questa approvazione si chiude la prima fase dell’iter, che adesso passa sotto il vaglio del Ministero dell’Agricoltura.

Ci si dovrebbe attendere un esito analogo anche in sede ministeriale.

Il disciplinare di produzione è sostanzialmente un testo normativo di “autogoverno” dei produttori di un determinato tipo di vino. Più precisamente, è un atto di autonormazione da parte dei citati diretti interessati relativo alle complessive modalità e caratteristiche di produzione di un dato vino, con specifico riferimento a una serie di “parametri”, in vigna e in cantina, ambientali e antropici.[1]

Se, quindi, tutti i produttori associati nel consorzio di tutela della denominazione (e, quindi, del disciplinare) sono d’accordo nel produrre vini che esplichino il loro legame con l’ambiente in cui maturano anche nel senso di adottare pratiche viticole che impattino il meno possibile con quel territorio – com’è, per definizione, il metodo biologico – non si vede perché questo loro pacifico diritto dovrebbe essere loro negato da un’autorità nazionale o europea.

A questo si aggiungano altri due dati che militano a sostegno della posizione del Consorzio della Valdarno di Sopra, debitamente evidenziati nel comunicato:

1) le evidenti finalità di “difesa della natura, della biodiversità, dell’ambiente, della salute dei lavoratori, dei cittadini e dei consumatori” sottese a questa richiesta di modifica del disciplinare vengono vissute ed esplicitate dai richiedenti risparmiandoci qualsiasi riferimento “alla tradizione” – che in quest’ambito, produttivo e culturale, tende ad assomigliare sempre più spesso a una onnipresente, tediosa giaculatoria – ma, al contrario, qualificandole espressamente come “frontiera dell’innovazione”;

2) a pochi giorni dalla inopinata mobilitazione su scala planetaria – per lo più per mano e gambe di giovani e giovanissimi – a difesa dell’ambiente e degli ecosistemi, risulterebbe ancora più ingiustificabile uccidere nella culla un progetto di “Biorevolution” (magari, avrebbero potuto risparmiarci anche l’anglicismo d’ordinanza), come scrivono dal consorzio. Perché, si chiosa sempre nel comunicato, se sono importanti le mobilitazioni “è altresì fondamentale ed obbligatorio agire con atti concreti, cominciando dove è possibile realizzarli. Anche perché unanimemente richiesti da tutta una denominazione e da tutto un territorio.

In conclusione, le esperienze di vino sostenibile ormai crescono a vista d’occhio su tutto il territorio nazionale (e non solo), per quantità e qualità; e questa è già una buona notizia.

Ma quello ideato da questi vignaioli è un progetto che ha una valenza, anche simbolica, tutta sua: un esperimento di sostenibilità enoica su base sistemica.

Anche e soprattutto per questo, parrebbe davvero brutto impedirlo loro.

Specie con un provvedimento ministeriale.

 

[1] Ai sensi del Regolamento 1308\2013, un vino a denominazione di origine è quello le cui qualità e le caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al territorio da cui prende il nome, più precisamente a “un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani” (art. 93).

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