Il giudice del biologico
Una recente sentenza del Tar Emilia Romagna ha posto i paletti in materia di riparto di giurisdizione in ambito di certificazione delle aziende biologiche.
“Per gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, mentre spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo il rapporto tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e gli organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica, autorizzati, controllati e vigilati dallo stesso Ministero, che, come per le SOA, ha parimenti trasferito loro il potere di controllare e di certificare il rispetto dei processi che caratterizzano la qualità dei prodotti biologici, il rapporto tra gli organismi di controllo e gli operatori di agricoltura biologica spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto gli agricoltori, che vogliono vendere i loro prodotti come “biologici”, devono stipulare con uno degli organismi di controllo, autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto di diritto privato, con il quale si assoggettano ai controlli ed alle ispezioni di tali organismi, in esecuzione dei quali viene attestata e/o certificata la conformità “biologica” dei prodotti”.
+ There are no comments
Add yours