Inquinamento ambientale: un reato ad ampio spettro


L’inquinamento ambientale – introdotto nel nostro codice penale dalla legge n. 68\2015, la c.d. legge “ecoreati – è un reato “a forma libera”.

Ed è una forma anche molto “ampia”, fermi restando i cosiddetti “principi di determinatezza e tipicità”, propri del nostro sistema penale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in un recentissimo arresto (Cass. Sez. III n. 6268 del 8 febbraio 2019  – Cc 11 ott. 2018) relativo a un procedimento penale a carico del legale rappresentante di una società siciliana, che è stato sottoposto alla misura cautelare del sequestro preventivo di un milione di euro in relazione al reato di cui all’art. 452 bis (quello di inquinamento ambientale, per l’appunto), “per avere cagionato abusivamente una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili di rilevanti porzioni del suolo e del sottosuolo, svolgendo un’attività di coltivazione di una cava che aveva cagionato una frana di dimensioni pari a 2,5 ha di superficie (157 m di lunghezza e 230 m di larghezza), travolgendo gli edifici di alcune attività commerciali e compromettendo la sicurezza di altri immobili.”

La linea difensiva dell’indagato era quella per la quale il delitto in questione non avrebbe avuto potuto esser contestato nella vicenda concreta, perché all’imprenditore siciliano era contestata “una condotta che s’era sostanziata esclusivamente nell’innesco di una frana, ma non in inquinamento ambientale, essendo quest’ultimo definito come l’introduzione di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o, più in generale, di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi. E sarebbe pacifico, nel caso di specie, che la frana non aveva introdotto nell’ambiente nessun agente inquinante.”

La Suprema Corte ha rigettato radicalmente questo assunto difensivo, riprendendo l’ormai consolidata sua giurisprudenza su questa figura di reato e su questo punto in particolare: “La prospettazione difensiva si basa sull’assunto che il delitto di cui all’art. 452 bis cod pen. sia un reato a condotta vincolata, essendo configurabile solo nel caso della introduzione o immissione in un dato ambiente di agenti nocivi ad esso estranei, e richiama, a tal fine, la rubrica della disposizione, la quale fa riferimento all’ ‘inquinamento ambientale’. Tale assunto si pone, però, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte – richiamata dallo stesso ricorrente e fatta propria dal Tribunale del riesame – la quale muove dall’affermazione che la compromissione e il deterioramento, di cui al delitto di inquinamento ambientale previsto dall’art. 452 bis cod. pen., consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, dell’originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della ‘compromissione’, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del ‘deterioramento’, da una condizione di squilibrio strutturale, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi (Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rv. 269489 – 01; Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Rv. 268059 – 01

In pratica, la “compromissione” o il “deterioramento” di una matrice ambientale, nelle forme che richiede la norma penale in esame, possono essere realizzate con qualsiasi comportamento, purché raggiungano il livello di danno nei confronti della matrice stessa elaborato dalla Corte di legittimità secondo le coordinate che si sono riportate sopra.

E’ principio di diritto di straordinaria importanza.

Anche e soprattutto perché apre la strada ad applicazioni molteplici, per non dire innumerevoli, ad una vasta serie di ambiti, tra cui (per quanto di più stretta pertinenza con questo blog) “un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora o la fauna” (art. 452 bis, n. 2).

Attendiamo, con grande curiosità, ulteriori sviluppi e casi.

Anche e soprattutto con riferimento ai settori citati da ultimo.

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