L’alcool etilico e l’AIA secondo la Cassazione
“L’alcool etilico non va ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali rispetto ai quali resterebbe esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo sì che per la sua produzione è necessario munirsi di munirsi di autorizzazione integrata ambientale.”
Lo ha affermato la Suprema Corte in una recente sentenza in un procedimento avente a base i reati di cui agli artt. 29-quattuordecies (emissioni non autorizzate nell’ambiente di residui del ciclo produttivo di distillazione) e 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (stoccaggio incontrollato di borlande), nonché 444, 515 cod. pen. e 5 legge 30 aprile 1962, n. 283 (detenzione e messa in commercio di alcol etilico non idoneo al consumo umano).
L’indagato è il legale rappresentante di una cooperativa che ha subito un sequestro preventivo relativo all’opificio industriale e ai lotti di prodotti già distribuiti a terzi rivenditori.
Nel ricorso egli contestava la necessità della autorizzazione unica ambientale nel caso di specie poiché l’alcool etilico sarebbe stato ricompreso nell’ambito dei derivati da materie prime vegetali, restando esclusa qualsiasi sintesi chimica nel ciclo produttivo, così come statuito anche dal Regolamento CE n. 110/2008.
La Cassazione ha rigettato il ricorso.
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