Norme ambientali – La prova dello scarico


Il legale rappresentante di una cooperativa agricola viene condannato per aver “mantenuto scarichi di acque reflue industriali provenienti da un’attività di produzione di mosti e vini, dopo la scadenza dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata nel 1991 e mai rinnovata.”

L’imputato ricorre per Cassazione essenzialmente sulla base di un motivo: “il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente uno scarico di acque reflue industriali senza motivazione” dato che “l’attività della cantina non era in corso e che non vi era in atto alcuno scarico, né vi erano residui della lavorazione (vinaccia e feccia) che erano stati consegnati alla distilleria X”.

La Suprema Corte accoglie questo motivo di ricorso (Cass. pen. Sez. III, Sent. – ud. 08-11-2018 – 13-12-2018, n. 56094).

Partendo dalla definizione di scarico che fornisce il D. Lvo 152\2006 (c.d. “Testo Unico Ambiente”), art. 74, c. 1, lett. ff) – in particolare, il concetto di “sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore” –  la Corte afferma che, nel caso di specie, “alcun accertamento risultava essere stato compiuto al fine di verificare l’esistenza di un sistema stabile di collettamento che deve collegare senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, perché, se è irrilevante la momentanea attività produttiva perché già terminata la vendemmia, non di meno occorreva comunque la prova dello scarico ovvero, si ribadisce, del sistema stabile di collettamento tra ciclo produttivo e corpo recettore.

In pratica, per i Supremi Giudici, la Pubblica Accusa non aveva adempiuto il suo onere probatorio rispetto alla stessa esistenza di uno scarico nel senso che prevede la norma ambientale, dato che “non può ritenersi provato lo scarico dalla mera giacenza di vino nei silos.”

Quando il P.M. non soddisfa l’onere della prova che grava su di lui, la conseguenza è obbligata: assoluzione dell’imputato.

Così accade anche nel caso del legale rappresentate della cooperativa vitivinicola.

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