Oli di oliva: tipologie, implicazioni, sanzioni
Il NAS di Ancona sequestra oltre 1000 litri d’olio.
Frode in commercio è l’accusa per l’indagato (cioè il legale rappresentante del frantoio) il quale — stando all’articolo — avrebbe posto in vendita olio di oliva classificandolo come extravergine mentre, dalle analisi, sarebbe risultato essere di qualità inferiore.
Prendendo spunto da questa notizia, ricordiamo brevemente dei rischi che si corrono nel commercializzare oli ‘abbellendoli’ di caratteri che in realtà poi questi non hanno.
Di seguito allora diremo, per inquadrare il tema: 1) delle denominazioni-definizioni degli oli di oliva; 2) delle sanzioni per coloro che immettono in commercio un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate nell’etichettatura e/o nei documenti di trasporto.
Con una precisazione: per la buona salute del lettore ometteremo i vari numeri dei riferimenti normativi per evitare di trasformare la lettura in un labirinto quasi algebrico.
Per chi fosse interessato alla cronistoria dei vari interventi legislativi-amministrativi europei e nazionali, rimaniamo a disposizione.
DENOMINAZIONE E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA
OLI DI OLIVA VERGINI
Si tratta degli oli ottenuti dal frutto dell’olivo mediante processi solamente meccanici o ottenuti attraverso altri processi fisici in condizioni che non causano l’alterazione dell’olio. Le olive, altresì, non devono subire alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalle centrifugazione e dalla filtrazione.
All’interno della più grande categoria degli oli di oliva vergini distinguiamo:
– Olio extra vergine di oliva
la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g per 100 g, avente gusto perfettamente irreprensibile. In etichetta si riporterà (anche) la seguente dicitura: «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».
– Olio di oliva vergine
la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g per 100 g, di gusto irreprensibile. In etichetta riporterà (anche) «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».
– Olio di oliva vergine lampante
la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente gusto imperfetto.
In generale, la caratteristica nella definizione dell’olio extra vergine di oliva è data — oltre che dalla valutazione chimica — anche da una valutazione di tipo organolettica effettuata tramite assaggiatori (cc.dd. panel test) riconosciuti dagli Stati membri.
OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g.
OLIO DI OLIVA — COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. In etichetta andrà (anche) scritto: «olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura.
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio di oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Si ricorda poi che
l’«olio extra vergine di oliva»,
l’«olio di oliva vergine,
l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e
l’«olio di sansa di oliva»
possono essere presentati al consumatore finale solo in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri, oppure in recipienti da 25 litri nel caso di oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense ecc.. Tali imballaggi devono essere provvisti di un sistema di chiusura capace di perdere la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
Ciò detto che cosa accade se queste disposizioni non sono rispettate?
Ecco le SANZIONI.
Fermo restando quanto previsto dal recentemente decreto legislativo nr. 231/2017, di seguito si precisa — così come già indicato dalla nota (dell’allora MIPAAF) nr. 773/2016 — che il decreto legislativo 103/16 (noto come ‘decreto sanzioni olio’) modifica e rafforza il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento UE nr. 29/2012 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91, sostituendo le vecchie sanzioni di cui al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225.
Il ‘decreto sanzioni olio’, per tutti i suoi articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6, 7 e 8, contiene la c.d. clausola di riserva penale che subordina l’applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione circa la possibilità di configurare il fatto come reato.
Detto ciò, rimane salva l’applicazione dell’istituto della diffida di cui all’art. 1 del D.L. n. 91/2014, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma, ovvero, ci si trovi innanzi a violazione accertata per la prima volta, ad un illecito sanabile con un’opera successiva di regolarizzazione, ad un fatto che preveda la sola irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Brevemente alcune delle tipizzazioni normative e le relative sanzioni.
Chiunque detiene per la vendita o vende (al consumatore finale) «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballati in recipienti di capacità superiore ai cinque litri, oppure di 25 litri nel caso di oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense ecc., è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
Se tali imballaggi non sono provvisti di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo la prima utilizzazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dalle 800 alle 4.800 euro.
Chiunque, poi, non indica nell’etichetta la giusta denominazione di vendita dell’olio rischia una sanzione da 1.600 a 9.500 euro; la sanzione prevista è da 2.500 a 15.000 euro se si omettono le informazioni «olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”, «olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» ecc..
Senza voler entrare nel problema dell’origine, in generale, chi non riporta in etichetta e/o nei documenti commerciali l’origine degli oli, oppure riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell’origine, o comunque rende informazioni che possono evocare un’origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
La sanzione diventa assai salata (da 3.500 a 18.000 euro) per coloro che utilizzano nell’etichetta (e/o nei documenti commerciali di oli sfusi e preimballati), nonché nella presentazione e pubblicità della designazione dell’origine, segni, figure o altro che possono evocare un’origine geografica (le dop e le igp sono ovviamente assoggettate ad un sistema diverso).
PS. Attenzione a non confondere il concetto di ‘origine’ con quello di ‘origine geografica’.
PSS. Prima di ‘abbellire’ o decantare il tuo olio, informati bene: l’improvvisazione, come sempre, può costare cara!
Avv. Massimo Palumbo
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