Olio bio: questioni di etichetta. Ossia, questioni di sostanza – 2
Necessarie 3 premesse.
Premessa 1 – In generale. La parte di etichettatura bio (appresso detta) si somma a quella di parte generale (già trattata dall’ICQRF); qui diremo di quelle indicazioni specifiche che l’operatore bio dovrà aggiungere – in generale – al proprio olio di oliva .
Premessa 2 – Nello specifico. Tutte le etichette con le indicazioni inerenti al metodo di produzione biologica devono sempre essere preventivamente autorizzate dall’organismo di controllo (o.d.c.).
Premessa 3 – Bio vero o bio finto? Tanto per i produttori quanto per gli operatori in buona fede nonché per i consumatori: ricordate questo importante link – https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do – dal quale è possibile verificare se un operatore è autorizzato a produrre/vendere prodotti biologici. Qualora la ricerca non producesse esito positivo, allora l’azienda ricercata non è biologica.
Premessa 4 – Quando un prodotto può dirsi bio? Affinché l’etichetta possa far riferimento al metodo di produzione biologica (con l’utilizzo di termini quali bio, biologico, eco e/o altri similari…) occorre in generale:
- che il prodotto sia stato ottenuto nel rispetto della normativa di cui ai citati regolamenti CE 834/07 e 889/08;
- che, ai sensi dell’art. 19 del reg. CE 834/07, il prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola. Al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’aggiunta di acqua e sale da cucina; possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 del regolamento 834 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro.
Fatte queste premesse, si può ora dire che sull’etichetta degli oli di oliva bio:
- dovrà comparire la dicitura bio/biologico, ricordando che secondo la nota ministeriale del 31.05.2013 nr. 15296, non è ammessa la dicitura 100% bio;
- dovrà essere presente il logo biologico dell’UE; — in generale — tale logo è facoltativo solo per i prodotti importanti da paesi terzi che non vengono nuovamente etichettati;
- sarà necessario che nello stesso campo visivo del logo bio dell’UE sia presente anche il codice dell’organismo di controllo autorizzato dal MiPAAFT (a cui l’operatore è assoggettato) nonché il codice dell’operatore controllato che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente (cfr. nota PQAI 01 del 10.04.2018 – Prot. Uscita N. 26452, nonché l’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1169/2011 in ordine al nome o ragione sociale dell’operatore dell’OSA responsabile delle informazioni in etichetta);
- dovrà essere indicata, sotto il codice dell’organismo di controllo, l’origine delle materie prime agricole.
Tale dicitura, relativa alla materia prima agricola sarà:
– ‘Agricoltura UE’: quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE;
– ‘Agricoltura non UE’: quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi extra UE;
– ‘Agricoltura UE/non UE’: quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Unione europea e una parte in un paese terzo. (Attenzione: il ‘non’ di ‘non UE’ va sempre scritto in minuscolo).
La detta indicazione (UE – non UE) può essere sostituita nonché integrata dall’indicazione di un Paese membro nel caso in cui tutta la materia prima (le olive, nel nostro caso) siano state coltivate nel Paese citato: es. «Agricoltura italiana» nel caso in cui le olive siano tutte italiane. Importante: tale indicazione non può essere ‘enfatizzata’ con colore e/o dimensioni differenti rispetto al font/sfondo utilizzati per le altre informazioni in etichetta.
Nella terza e ultima parte di questo contributo dedicheremo qualche riga all’utilizzo del logo comunitario bio e sui prodotti in conversione al bio.
Massimo Palumbo
N.B.: La prima parte di questo articolo dell’avv. Massimo Palumbo è stata pubblicata su CiboDiritto il 18\2\2019
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