Olio bio: questioni di etichetta. Ossia, questioni di sostanza – 3
SPECIFICHE SULL’UTILIZZO DEL LOGO COMUNITARIO BIO
Gli oli di oliva biologici – come, peraltro, tutti i prodotti confezionati, etichettati e chiusi in unità singole di vendita che contengono una percentuale di ingredienti biologici di origine agricola superiore o uguale al 95% (o siano mono ingrediente, ovviamente biologico) – devono riportare in etichetta l’apposito logo comunitario.
Come già accennato nelle parti precedenti di questo post, l’uso del logo UE è facoltativo soltanto per quei prodotti che provengono da paesi terzi e sono venduti tal quali senza una nuova etichettatura.
Le specifiche ‘tecniche’ per l’utilizzo del logo biologico UE sono contenute nell’allegato XI del reg. CE 889/08, nonché nell’apposito file pdf reso disponibile dall’Unione.
In generale, ricordiamo che:
il colore di riferimento del logo bio UE è il verde pantone nr. 376, oppure il verde [50 % Ciano + 100 % giallo], nel caso in cui si faccia ricorso alla quadricromia;
il logo può essere anche in bianco e nero o comunque altri colori;
il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm. La proporzione fra l’altezza e la larghezza deve essere sempre di 1:1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole;
il font utilizzabili per le indicazioni biologiche è il ‘Myriad pro normale’;
l’uso del logo è vietato nei prodotti biologici in conversione.
SPECIFICHE SUI PRODOTTI BIOLOGICI IN CONVERSIONE
Gli oli di oliva in conversione (così come qualsiasi prodotto di origine vegetale in conversione) possono recare la dicitura «prodotto in conversione all’agricoltura biologica» a condizione che:
prima del raccolto delle olive sia trascorso un periodo di conversione di almeno dodici mesi;
le indicazioni sul periodo di conversione non traggano in errore l’acquirente sulla diversa natura del prodotto rispetto ai prodotti da agricoltura biologica non in conversione;
la dicitura «prodotto in conversione all’agricoltura biologica» abbia colore, formato e tipo di carattere che non pongano tale dicitura maggiormente in risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto.
Non è ammesso, come già accennato, per i prodotti in conversione l’uso del logo biologico UE né è possibile utilizzare il logo dell’organismo di controllo.
Vi pare complicato tutto ciò? Sappiate che lo è! È per questa ragione che non sono ammesse improvvisazioni ed è sempre opportuno affidarsi a professionisti.
Massimo Palumbo
N.B.: Le prime due parti di questo articolo dell’avv. Massimo Palumbo sono state pubblicate su CiboDiritto, rispettivamente, il 18 e 20 febbraio scorsi.
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