Olive in cattivo stato di conservazione: lezione per imprenditori
Termine di scadenza, cattivo stato di conservazione, illecito amministrativo e reato: facciamo il punto su alcuni concetti chiave della sicurezza alimentare e sulle sanzioni che sono loro collegate, previste dalla vetusta ma sempre valida legge 283\1962. Nonché sulla tutela penale del benessere del consumatore. Tutto partendo, come sempre, da un’importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di alimenti in cattivo stato di conservazione, che si è occupata di un produttore di olive. Ecco la sua storia.
Indice
Olive in cattivo stato di conservazione: la storia
Olive in cattivo stato di conservazione: il ricorso
Olive in cattivo stato di conservazione: la sentenza
Conclusioni e consigli
1) Olive in cattivo stato di conservazione: la storia
Michele è titolare di un’impresa che si occupa di produzione e commercializzazione di olive. Gli viene contestato il reato di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione1, per aver detenuto per il successivo trattamento e la destinazione al commercio circa 5.130 Kg. di olive costituenti prodotti semilavorati in cattivo stato di conservazione.
Per questo fatto, l’imputato viene condannato, per il reato citato in nota, dal Tribunale di Bari in primo grado.
2) Olive in cattivo stato di conservazione: il ricorso
Michele propone, quindi, ricorso per cassazione contro la sua condanna.
Il più rilevante motivo di ricorso è quello per cui la sentenza di condanna per affermare il cattivo stato di conservazione avrebbe posto in risalto unicamente l’apposizione della doppia etichettatura e rilevato l’asserita esposizione agli sbalzi termici del prodotto, pur essendo il fatto avvenuto nel mese di febbraio.
L’ultima notazione difensiva dell’imputato è assai interessante: qualora, poi, dovesse ritenersi che al momento dell’ispezione le olive fossero scadute, il fatto non avrebbe comunque costituito illecito penale, cioè reato, ma si sarebbe ravvisato, al massimo, il solo illecito amministrativo previsto dalla legge speciale2
3) Olive in cattivo stato di conservazione: la sentenza
La Cassazione rigetta il ricorso3.
In particolare, la Suprema Corte dà atto che, in effetti, nella giurisprudenza della Corte è da tempo consolidato il principio secondo cui la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati, per i quali sia prescritta l’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro il…”, o quella “da consumarsi entro il…”, non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l’illecito amministrativo indicato in nota, a meno che non sia accertato in concreto lo stato di cattiva conservazione delle sostanze alimentari.
Poste queste premesse generali, però, i Giudici del Palazzaccio affermano che la distinzione tra illecito amministrativo e illecito penale nel caso specifico non ha importanza. Poiché il cattivo stato di conservazione è stato accertato nella sentenza del Tribunale di Bari anche in base ad altri elementi ed in particolare in base al fatto che le olive, pur dovendo essere conservate in frigorifero, stavano invece stoccate in un’area esterna allo stabilimento, del tutto inidonea anche sul piano igienico (si pensi che su molti bidoni furono rinvenuti escrementi e deiezioni di volatili), ed erano sottoposte agli inevitabili sbalzi termici, ragionevolmente verificabili, pur trattandosi della regione Puglia, anche il 22 di febbraio.
La sentenza si conclude con una fondamentale precisazione in merito al concetto di “cattivo stato di conservazione” previsto dalla norma in esame.
I Supremi Giudici ricordano che il cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari considerato dalla norma penale riguarda quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l’osservanza di quelle prescrizioni – di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali – che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico-sanitario e che mirano a prevenire i pericoli della loro precoce degradazione o contaminazione o alterazione.
Insomma, per chiudere con le stesse parole della Corte, questa norma “persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell’assicurare una protezione immediata all’interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura.”4
4) Conclusioni e consigli
In breve, per questo reato non è richiesto in alcun modo che l’alimento mal conservato abbia causato un danno alla salute: basta che la sua cattiva conservazione sotto il profilo igienico – sanitario abbia costituito un mero, astratto, pericolo per la sicurezza alimentare.
E’ un’idea estremamente avanzata di tutela penale della sicurezza alimentare.
Può risultare discutibile, ma toccherà a tutti prenderne atto.
Se sei un Operatore del Settore Alimentare, quindi, ti consiglio caldamente di tenere ben presente la vicenda di Michele e le utilissime lezioni che dovresti trarne5.
23\2\2024
Avv. Stefano Palmisano
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1Di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, comma 1, lett. b). Di questo reato, ci siamo occupati più volte su questo blog, da ultimo pochi giorni fa. Qui: https://cibodiritto.com/pesce-mal-conservato-e-reato-non-servono-analisi/ In questa sentenza, peraltro, è stato formulato dalla Suprema Corte un principio di diritto fondamentale in materia di accertamento del reato in questione che è il caso di riportare qui: ai fini dell’affermazione del reato in questione, il cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere accertato dal giudice di merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica, o altro) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti. L’illecito, prosegue la Suprema Corte, sussiste nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione. A questo fine, i Giudici di Piazza Cavour richiamano una serie di loro precedenti sentenze secondo cui l’accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l’analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l’ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale.
2Ossia il D.P.R. n. 109 del 1992, artt. 10 e 18
3Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-03-2020) 12-05-2020, n. 14549
4E’ sostanzialmente il concetto di “ordine alimentare”, del quale pure abbiamo avuto modo, in varie riprese, di occuparci su questo blog. Per esempio, in un caso particolarmente emblematico: quello della “salsiccia anonima”.
5Per rimanere in ambito oleario, ti segnalo un altro articolo che potrebbe risultare assai utile per la tua azienda, stavolta in ambito di normativa ambientale, più precisamente di gestione rifiuti, e correlative infrazioni e soprattutto sanzioni. Sanzioni penali, peraltro, che possono fare molto male a chi dirige un’impresa, nonché allo stesso patrimonio di quest’ultima. Qui l’articolo: https://www.avvstefanopalmisano.it/acque-reflue-di-frantoi-e-gestione-rifiuti-quando-scatta-il-reato/
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