Pane fresco e pane conservato: il diritto all’informazione del consumatore non deve conoscere zone franche
”Il consumatore ha il diritto di ottenere una informazione specifica e precisa circa il processo produttivo del cosiddetto “pane fresco” e del “pane precotto e surgelato” trattandosi di due differenti prodotti, in quanto il primo si ottiene attraverso un processo produttivo completato in una sola giornata; il secondo si ottiene da un processo produttivo che viene interrotto per consentire il surgelamento del prodotto in vista di un posticipato completamento della sua cottura (il cosiddetto “pane conservato”). Non può, dunque, affermarsi che il primo corrisponda al secondo, né che -per logica conseguenza- sussista una violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 41 Cost. in relazione al trattamento diversificato che la legge prevede, soprattutto in vista della tutela del consumatore, per il prodotto finale derivante dai due diversi processi produttivi.”
Lo afferma in una recentissima ordinanza la Cassazione Civile rigettando il ricorso di due commercianti cui era stata applicata un’ordinanza-ingiunzione per violazione delle norme sull’etichettatura e confezionamento del “pane conservato”.
La Corte ha anche affermato che le esigenze di tutela e protezione del consumatore valgono comunque come “possibile limite di utilità sociale” alla libertà di iniziativa economica individuale.
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