Pesticidi: la Corte di Giustizia europea mette i paletti su due norme fondamentali e sui loro rapporti
La Corte di giustizia europea delinea confini e rapporti tra procedura di notifica ex articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 e misura d’emergenza ex art. 71 del regolamento 2009/1107 quando si controverte in materia di pesticidi.
La procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione prevista dall’articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 – la cosiddetta “procedura di notifica” alla Commissione europea da parte di uno Stato membro – quando riguarda una misura nazionale che vieti l’uso di un pesticida deve essere considerata un’informazione ufficiale della necessità di adottare misure di emergenza, ai sensi dell’articolo 71 del regolamento 1107\2009, quello che disciplina l’uso sostenibile degli stessi pesticidi, se ricorrono alcune precise condizioni.
Lo ha deciso la Corte di Giustizia europea, in una complessa sentenza di pochi giorni fa che riguarda la legislazione francese che ha messo al bando cinque diverse sostanze rientranti tra i neonicotinoidi a partire dal 1 settembre 2018.
Il procedimento principale a base della pronuncia della CGUE era stato attivato da un ricorso dell’Union des industries de la protection des plantes presso il Consiglio di Stato francese diretto ad ottenere l’annullamento della norma che aveva vietato le sostanze in questione – l’acetamiprid, la clothianidin, l’imidacloprid, il thiacloprid e il tiametoxam – per presunta incompatibilità con lo stesso regolamento n. 1107/2009.
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