Processo per “bio – ogm”: una nuova occasione per tornare a invocare una tutela penale dell’alimentazione e del biologico più adeguata.


Gli OGM e i prodotti derivati o ottenuti da OGM non vanno usati come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa, microrganismi e animali in produzione biologica.

Così il Regolamento dell’Unione Europea n. 834\2007, “relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici”, all’art. 9.

Il divieto è ripreso e ribadito dal nuovo Regolamento, il n. 848\2018, già approvato ma in applicazione dal 1 gennaio 2021, all’art. 11.

Principio chiaro e perentorio, ma che, a quanto pare, incontra “deroghe”, non proprio autorizzate, nella pratica.

In Sardegna, è attualmente pendente un procedimento penale a carico del titolare di un’azienda zootecnica accusato di frode in commercio per aver commercializzato come biologici prodotti contaminati da OGM. Più precisamente, secondo il capo d’imputazione, gli animali, ovini e bovini, venivano alimentati con mangimi geneticamente modificati.

Alla “normale” frode, stando alla ricostruzione dei media, si aggiungerebbe il fatto che l’imputato ha percepito contributi pubblici finalizzati proprio al sostegno alla produzione biologica.

Ora, i fatti dovranno essere accertati nel dibattimento e ogni imputato è presunto non colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna.

Inoltre, va ribadito che, nonostante una vicenda del genere non sia proprio una novità assoluta nelle cronache giudiziarie (specie se si considerano tutte le frodi sul bio e non solo quelle relative alla presenza di OGM, come abbiamo avuto modo di evidenziare da queste colonne), non è certo il caso di trarne generalizzazioni o allarmi fuori luogo in rapporto ai grandi – e puliti – numeri della produzione biologica.

Fatte queste doverose puntualizzazioni, non è incongruo valorizzare una notizia di tal fatta per ribadire un appello già più volte lanciato (anche assai di recente) da questo blog: occorre stringere le maglie della tutela penale dell’agroalimentare, e del biologico in particolare.

E’ necessario, cioè, approvare al più presto la riforma dei reati agroalimentari, già predisposta da un’apposita commissione ministeriale da più di quattro anni, che – tra le altre importantissime novità che prevede nel complessivo riassetto dell’apparato di tutela, sia per quanto riguarda il codice penale che le leggi speciali – introdurrebbe una specifica tutela penale del biologico, oggi del tutto inesistente, a mezzo di un’apposita aggravante al reato di frode in commercio.

A dimostrazione della pericolosità di questi fenomeni criminosi, peraltro, vi è la grande attenzione agli stessi delle istituzioni comunitarie (o unionali, per esser più precisi).

A tal proposito, è da segnalare che un recentissimo Consiglio dei Ministri “ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”. Provvedimento che sancisce l’estensione della responsabilità amministrativa da reato della aziende (strumento di grande rilievo in chiave di tutela effettiva), tra gli altri, anche al delitto di frode in agricoltura.

Ecco se questo pacchetto di misure venisse approvato in tempi celeri (anche se, ormai, per quanto riguarda la riforma dei reati agroalimentari, l’aggettivo pare alquanto singolare), potrebbero essere più sicuri il cibo che mangiamo tutti noi nonché il lavoro e i prodotti delle aziende agroalimentari – in particolare quelle biologiche – oneste.

Il punto è capire di che tipo sia il periodo ipotetico in questione.

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