Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti?
Per un’azienda agroalimentare, la gestione degli scarti di produzione di origine animale risulta spesso molto complessa, e soprattutto rischiosa sotto il profilo legale. Quando gli stessi possono essere considerati e gestiti come sottoprodotti di origine animale – SOA? E quando, invece, devono necessariamente essere trattati come rifiuti? La risposta in una recente sentenza della Corte di Cassazione, che, anche se non è relativa a un’azienda agroalimentare, tuttavia sancisce principi rilevanti per chiunque gestisca scarti animali: il che vuol dire, innanzitutto, per le imprese del comparto agroalimentare. Vediamo la storia.
Indice
Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? La storia
Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? Il ricorso
Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? La sentenza
Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? I precedenti
Conclusioni e consigli
1) Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? La storia
Giovanni è titolare di un’impresa che formalmente effettua lavorazione di pelli animali.
Alcune persone che vivono e lavorano nei pressi dello stabilimento industriale effettuano varie segnalazioni alle autorità competenti per le esalazioni maleodoranti, avvertite sia di giorno sia di notte, che si propagano dall’impianto di Giovanni.
Scattano, quindi, gli accertamenti compiuti dall’ARPA e dall’ASL ed emerge che la società di Giovanni, in realtà, più che lavorazione delle pelli, intesa come rifinitura e scarnatura del grasso, svolge in realtà attività di raccolta di scarti animali.
Questi ultimi, catalogati come sottoprodotti di origine animale di categoria 1 (costituiti da residui di macellazione o da carcasse di animali morti provenienti da allevamenti – ovvero parti di animali con elevato grado di tossicità ed infezione) e di categoria 3 (derivanti da animali idonei al consumo ma a esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perchè scaduti) erano successivamente conferiti, i primi presso una società munita di autorizzazione integrata ambientale per lo smaltimento di carcasse e di produzione di energia, i secondi in Austria presso altra azienda.
Ciò senza le dovute autorizzazioni ambientali per la movimentazione, la raccolta e il trasporto di scarti di animali qualificabili come “rifiuti” e con prodotti che prima di essere portati a destinazione si trovavano all’interno dello stabilimento di Giovanni in avanzato stato di decomposizione ed estremamente maleodoranti.
La società di costui – è fondamentale evidenziare – era in possesso solamente delle autorizzazioni sanitarie rilasciate dalla ASL per il magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di entrambe le categorie (1 e 3).
L’imprenditore viene, quindi, denunciato, processato e condannato per una serie di reati tra cui, in particolare quello di gestione non autorizzata di rifiuti1.
2) Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? Il ricorso
Ricorre per cassazione contro la sentenza di condanna sostenendo che il reato non sussisterebbe per una serie di motivi, il più significativo dei quali riguarda la qualificazione giuridica degli scarti animali trattati dall’impresa di Giovanni: sottoprodotti o rifiuti.
Secondo la sua difesa, si tratterebbe di sottoprodotti, il che escluderebbe a monte la possibilità di applicare la normativa sui rifiuti e, quindi, i reati e le sanzioni ivi previsti.
Per la precisione, secondo la difesa dell’imprenditore delle pelli, l’attività svolta dalla sua società rientrerebbe nell’ambito della gestione dei sottoprodotti di origine animale – SOA e sarebbe, quindi, sottratta alla disciplina sui rifiuti, come emergerebbe in particolare dalle modifiche apportate alla normativa di riferimento nel 20102.
Tali modifiche consentirebbero di affermare che la disciplina dei sottoprodotti di origine animale è speciale rispetto a quella sui rifiuti, in quanto l’art. 185 citato li escluderebbe espressamente dall’ambito di applicazione della parte del Testo Unico Ambientale relativa agli stessi rifiuti3, in quanto regolati da altre disposizioni. L’unica eccezione sarebbe quella ricordata, relativa ai SOA destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
La gestione dei sottoprodotti di origine animale sarebbe dunque disciplinata, di regola, dal relativo regolamento comunitario (indicato nelle note) e la normativa sui rifiuti sarebbe applicabile solamente quando sia stata accertata l’intenzione, l’atto o il fatto di disfarsi degli stessi, cosicchè il discrimine tra l’applicazione della normativa comunitaria e quella relativa al trattamento dei rifiuti consisterebbe nella finalità di smaltimento.
3) Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? La sentenza
La Corte di Cassazione4 rigetta l’argomentazione di Giovanni, ricordando il suo orientamento consolidato, ed estremamente “semplice”, in questa materia: gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, e soggetti esclusivamente al Regolamento CE n. 1774/2002, solo se sono qualificabili come sottoprodotti.
Diversamente, in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, sono considerati e trattati, a tutti gli effetti, come rifiuti. Anche gli scarti di origine animale possono, dunque, essere considerati sottoprodotti solamente se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 184 bis del Testo Unico Ambientale.
Per venire al caso in questione, la Suprema Corte precisa che le carcasse o gli scarti o il sangue di animali, non reimpiegati o destinati al reimpiego in altri processi produttivi, devono essere conferiti alle strutture appositamente autorizzate. Di conseguenza, se l’imputato abbia raccolto, trasportato, depositato e gestito questi scarti animali come sottoprodotti, ma gli stessi siano in realtà qualificabili come rifiuti è necessaria l’applicazione a dette attività della disciplina sui rifiuti medesimi.
4) Residui di produzione animali: sottoprodotti o rifiuti? I precedenti
E’ il caso di sottolineare che questi principi di diritto non sono affatto nuovi per la Corte di Cassazione.
Poco più di un anno, infatti, in un’articolata sentenza5 i Giudici del Palazzaccio avevano affermato principi analoghi, e in quel caso si trattava di un procedimento avente a base il sequestro di ingenti somme di danaro a carico proprio di un’azienda agricola.
Per la precisione, la Corte di legittimità aveva sancito che i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono essere trattati come sottoprodotti solo se sia assicurato il rispetto della condizioni previste per tale destinazione; laddove tali condizioni vengano disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come “rifiuti” e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall’inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, quindi, anche i SOA ri-diventati rifiuti possono essere posti a base di un’imputazione per attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
Nota da ricordare: anche in quel caso, era risultato determinante per l’esito processuale negativo per l’imprenditore imputato il mancato adempimento da parte di costui dell’onere della prova in merito alla sussistenza dei requisiti di legge del sottoprodotto; una delle più ricorrenti motivazioni di condanna degli operatori sotto processo penale quando c’è di mezzo un sottoprodotto gestito in maniera non corretta.
5) Conclusioni e consigli
Per le aziende agroalimentari, in particolare per quelle che gestiscono sottoprodo di origine animale, questi principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione sono di straordinaria importanza: pongono, infatti, un altro tassello della complessiva regolamentazione di quei materiali e sostanze cruciali per l’economia circolare che sono i sottoprodotti, stavolta in un ambito nevralgico come quello dei SOA – Sottoprodotti di origine animale.
Ma, soprattutto, delimitano facoltà e obblighi delle aziende che operano in questo campo. Quindi, gettano un fascio di luce sui rischi penali che gravano sugli imprenditori e le loro imprese in questa materia.
Anche in questo peculiare campo, pertanto, risulta fondamentale gestire i propri residui di produzione come sottoprodotti in maniera corretta e rispettosa di tutta la, ampia e complessa, normativa di riferimento: per sfruttare tutte le potenzialità economiche e ambientali dei sottoprodotti, minimizzando i rischi legali che essi comportano.
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In ogni caso, mi auguro che questo contributo di informazione e di formazione che ti do in modo del tutto gratuito ti risulti utile nella corretta gestione dei sottoprodotti, dei rifiuti e, in generale, degli obblighi ambientali della tua azienda.
Alla prossima!
9\2\2024
Avv. Stefano Palmisano
Se hai necessità di una consulenza o di assistenza legale in materia di normativa alimentare, scrivi una mail a: info@cibodiritto.com
1Ci siamo già occupati, su questo blog, del reato di gestione non autorizzata di rifiuti in ambito di impresa di allevamento di suini. Qui: https://cibodiritto.com/scarichi-e-rifiuti-differenze-e-conseguenze/
2Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152 del 2006 dal D.Lgs. n. 205 del 2010, che, nel dare attuazione al regolamento CE 1069/2009, vi ha introdotto l’art. 184 bis e ha integrato l’art. 185, precisando alla lett. b), che non rientrano nella categoria dei rifiuti e non sono quindi assoggettati alla normativa della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006 i sottoprodotti di origine animale, eccettuati quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.
3Parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006
4Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 15/11/2023) 29/11/2023, n. 47690
5Su quella pronuncia ti segnalo un mio articolo di approfondimento sul sito www.avvstefanopalmisano.it: https://www.avvstefanopalmisano.it/sottoprodotti-e-rifiuti-nuova-sentenza-della-corte-di-cassazione/
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