Responsabilità amministrativa da reato delle imprese: ora si applica anche alle frodi agricole ai danni dei fondi europei


La responsabilità amministrativa da reato delle imprese estende ancora il suo raggio d’azione.

Stavolta raggiunge, tra gli altri, un reato in ambito agricolo.

Il D.Lgs. 75/2020 (in vigore da ieri 30 luglio 2020), infatti, prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986).

Anche per le nuove fattispecie ora richiamate dall’art. 24, D. Lvo 231\2001, è prevista l’applicazione della circostanza aggravante del profitto di rilevante entità ovvero del danno di particolare gravità, nel qual caso la sanzione pecuniaria sarà da 200 a 600 quote; nonché delle sanzioni interdittive previste dal co. 3, ossia: il generale divieto di contrattare con la PA; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Insomma, la responsabilità amministrativa da reato assume sempre più la forma di una capillare e acuminata sanzione contro la criminalità d’impresa.

Le aziende – in questo caso quelle agricole – che vogliano provare a controllare questo pesante rischio penale, corrano ai ripari.

A partire dal Modello di organizzazione gestione e controllo.

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