Riso contaminato: obblighi e sanzioni per gli OSA


Cosa accade quando un prodotto alimentare viene interessato da una procedura di allerta in quanto ritenuto potenzialmente tossico per la salute dei consumatori?

Come avviene il ritiro dal mercato e quali sono gli obblighi che incombono sull’operatore del settore alimentare in tale eventualità?

Vediamo di chiarirlo con il commento di un recentissimo caso di una azienda che aveva posto in commercio una partita di riso poi interessata da un richiamo da parte della Ausl affinchè venisse ritirata dal mercato.

INDICE

IL CASO: IL LOTTO DI RISO CONTAMINATO DA RITIRARE DAL MERCATO

RISO CONTAMINATO – LA DIFESA DELL’AZIENDA: LA GENERICITA’ DELL’ALLERTA

RISO CONTAMINATO: LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE E L’OBIETTIVO DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E GLI OBBLIGHI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)

CONCLUSIONI: LA SANZIONE ALL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

Il caso: il lotto di riso contaminato da ritirare dal mercato

Il legale rappresentante di un’azienda modenese produttrice e distributrice di riso veniva sanzionato1 con una sanzione pecuniaria per non aver attivato le procedure normativamente previste per il ritiro dal mercato di un lotto di riso basmati interessato da un’allerta alimentare da parte della Ausl territorialmente compentente perché ritenuto potenzialmente dannoso per la salute dei consumatori in quanto contenente aflatossine.

Riso contaminato – La difesa dell’azienda: la genericità dell’allerta

L’azienda proponeva ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza di ingiunzione con cui le era stata comminata la sanzione amministrativa sostenendo che non fosse stato possibile disporre il ritiro della merce per la genericità ed approssimazione dell’atto di allerta diramato dalla Ausl che non consentiva di individurare con precisione il lotto di riso interessato.

In particolare, secondo la difesa dell’azienda essendovi numerosi ed evidenti errori nella comunicazione dell’allerta, non poteva esigersi un obbligo di attivazione per il ritiro, in quanto l’indeterminatezza nell’individuazione del prodotto allertato esponeva la società alla necessità di dover ritirare tutta la merce commercializzata, con una sostanziale paralisi della propria attività imprenditoriale.

Peraltro, a mezzo di analisi effettuate da un laboratorio privato incaricato dalla medesima azienda venditrice di riso, era emersa l’assenza di aflatossine nel riso oggetto delle forniture già effettuate che, perciò, non poteva ritentersi tossico per i consumatori.

Riso contaminato: la decisione della Cassazione e l’obiettivo di tutela della salute pubblica

Nel rigettare il ricorso con la ordinanza2 in commento, la seconda sezione civile della Sumprema Corte ha affermato un serie di importanti principi cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare.

Anzitutto, l’obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria è quello di garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente3

Il principio di precauzione e gli obblighi dell’operatore del settore alimentare (Osa)

Pertanto, proprio per consentire una stringente tutela di tale obiettivo, una volta attivata la procedura di allerta4, in base al principio di precauzione5 disciplinato dalla medesima normativa comunitaria, deve presumersi la pericolosità del prodotto alimentare che ne è interessato6.

Il medesimo principio è stato recepito anche dalla giurisprudenza nazionale7 secondo la quale quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi.

L’attuazione del principio di precauzione comporta, dunque, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze e in attesa di esse.

Ne consegue l’obbligo immediato dell’operatore di provvedere al ritiro del prodotto “incriminato”, senza alcun margine di opinabilità correlato a personali convinzioni, ancorché supportate da elementi muniti di un certo grado di scientificità come, nel caso specifico, le analisi effettuate dal laboratorio incaricato dalla società ricorrente.

La violazione di tale obbligo dovuta all’inerzia dell’operatore del settore alimentare costituisce, dunque, un illecito amministrativo di pericolo, sanzionato con l’applicazione di una sanzione pecuniaria8.

Conclusioni: la sanzione all’operatore del settore alimentare

Nonostante le imprecisioni ed inesattezze pur ricorrenti nella comunicazione dell’AUSL, la società sanzionata avrebbe dovuto improntare la propria condotta a standards adeguati di diligenza, in ragione della situazione di potenziale pericolo per la salute dei consumatori.

Né poteva addursi che le imprecisioni potessero legittimare un’astensione dal dovere di curare l’immediato ritiro del prodotto, essendo nelle possibilità dell’azienda attivarsi per individuare con maggiore precisione nella propria filiera di produzione e commercializzazzione il lotto di merce interessato dall’allerta.

Avv. Anna Ancona

Per consulenze e assistenza legale in materia di sicurezza alimentare, contattaci: info@cibodiritto.com

1

 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 del Reg. CE n. 178/2002 e dell’art. 3 del D. Lgs. n. 190/2006.

In particolare, l’art. 19 del Reg. CE n. 178/2022 prevede che: “ “1. Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l’alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti. Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l’operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e, se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.

2. Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione che non incidono sul confezionamento, sull’etichettatura, sulla sicurezza o sull’integrità dell’alimento devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

3. Gli operatori del settore alimentare informano immediatamente le autorità competenti quando ritengano o abbiano motivo di ritenere che un alimento da essi immesso sul mercato possa essere dannoso per la salute umana. Essi informano le autorità competenti degli interventi adottati per evitare rischi al consumatore finale e non impediscono né scoraggiano la cooperazione di chiunque con le autorità competenti, in base alla legislazione nazionale e alla prassi legale, nel caso in cui tale cooperazione possa prevenire, ridurre o eliminare un rischio derivante da un prodotto alimentare.

4. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti riguardo ai provvedimenti volti ad evitare o ridurre i rischi provocati da un alimento che forniscono o hanno fornito.”

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 3 del D.Lgs n. 190/2006 che dispone: ““1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.”

2

 Cassazione Civile Ord. – Sezione II° – n. 22024 del 12 luglio 2022.

3

 Art. 5 del Regolamento CE n. 178/2002

4

 Anche essa disciplinata dala medesima normativa comunitaria, all’art. 50 Regolamento CE n. 178/2002 che prevede “una procedura di allarme rapido ( alias allerta) per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, ogni qual volta un membro della rete disponga di informazioni relative all’esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.

5

 Art. 7 del Regolamento Ce n. 178/2002 secondo il quale: ““1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d’incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.”

6

 Tale principio di precauzione è stato già oggetto di commento in altri contributi di questo blog tra cui: https://cibodiritto.com/osa-gli-obblighi-della-precauzione/

7

 Si veda, ad esempio, Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n.6655

8

 Per un approfondimento in tema di procedure di richiamo dei prodotti alimentari ritenuti pericolosi si veda: https://ilfattoalimentare.it/richiami-regole-ritiro-sicurezza.html

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