Rumori e schiamazzi davanti a un locale: la quiete pubblica, lo svago, il lavoro, l’economia – Il bilanciamento dei diritti secondo la Corte di Cassazione
Qualche giorno fa, ci siamo occupati di responsabilità penali derivanti dalla gestione di un ristorante per danni arrecati ai residenti, con particolare riferimento all’emissione di fumi.
Oggi, proseguiamo su questa falsariga, trattando però di emissioni sonore; più precisamente, di disturbo della quiete pubblica.
Il G.I.P. presso il Tribunale di Udine disponeva il sequestro preventivo di un pubblico esercizio nel procedimento penale a carico del titolare, indagato in ordine al reato di cui agli art. 81 c.p. e art. 659 c.p., commi 1 e 2, perché, quale legale rappresentante della società che ha in gestione il medesimo locale, “disturbava le occupazioni e il riposo delle persone dimoranti nelle vicinanze, attraverso diffusione di musica ed emissioni acustiche ampiamente superiori ai limiti fissati dalla normativa vigente, anche in orario notturno, in particolare non impedendo i continui schiamazzi degli avventori.”
Con ordinanza del 9 settembre 2019, il Tribunale del Riesame di Udine, in accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, annullava il decreto di sequestro del Gip ritenendo insussistente il reato contestato.
Proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero.
Quello più interessante – perché più complesso anche sotto il profilo socio-economico e non solo strettamente giuridico – è di sicuro il terzo motivo dell’impugnazione del P.M.
Il magistrato dell’accusa “contesta il passaggio dell’ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ha inteso operare un bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero il diritto al riposo dei cittadini e il diritto allo svago e alla conversazione degli avventori di un locale legittimamente autorizzato, evidenziando che in realtà è lo stesso legislatore ad aver risolto questo conflitto di interessi, impedendo le emissioni sonore che superino la c.d. soglia di normale tollerabilità, il che giustifica, senza alcuna forma di responsabilità oggettiva, l’ascrivibilità del reato di cui all’art. 659 c.p. in capo al gestore di un esercizio pubblico che non impedisca, specie in orario notturno, gli schiamazzi dei clienti.”
In sostanza, per il P.M. al Giudice è inibito avventurarsi in questo tipo di valutazione comparativa, essendo stata la stessa già effettuata a monte dalla fonte suprema per definizione: la legge.
Un giudizio imperniato, per l’appunto, sul canone della “normale tollerabilità” (ricordiamo che, in contrapposizione a questa, nell’altra sentenza analizzata nel post precedente era emersa anche la categoria della “stretta tollerabilità”, cui far ricorso nei casi indicati nella stessa pronuncia): una volta che il livello dei rumori abbia superato questa soglia, il reato si consuma, almeno nel suo elemento oggettivo.
La Cassazione accoglie il ricorso, con una sentenza depositata poco più di un mese fa (Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-01-2020) 13-05-2020, n. 14750).
Con riferimento allo specifico motivo di ricorso su illustrato, la sentenza prima richiama le regole fondamentali elaborate dalla stessa Suprema Corte in ordine all’ “ambito di responsabilità del gestore del locale rispetto agli schiamazzi dei clienti”: “risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente.”
Quanto poi alla questione finale del vero e proprio bilanciamento di interessi, sul quale aveva incentrato un pezzo fondamentale del suo ricorso il P.M., i Supremi Giudici non lesinano certo motivazioni e osservazioni.
Anzitutto, si dà atto che “non appaiono affatto peregrine le considerazioni del Tribunale circa il difficile rapporto tra diritto al riposo degli abitanti della zona da un lato e diritto allo svago degli avventori e tutela della libertà di impresa dall’altro.”
Fatto questo riconoscimento in linea di principio, nel merito la Corte assume una posizione netta in direzione opposta a quella del Tribunale di Udine: “tuttavia, se è vero che il locale era autorizzato a rimanere aperto fino alle 3 di notte e che l’occupazione degli spazi esterni era stata autorizzata dal Comune fino al limite di 46 coperti, è tuttavia altrettanto innegabile che tali circostanze non possono legittimare una compromissione delle esigenze di tutela della tranquillità pubblica, né esimono il gestore del locale pubblico dall’osservanza dei doveri di controllo sul rispetto della quiete altrui, e ciò a prescindere dall’eventuale inerzia della Pubblica Amministrazione, chiamata per prima a ponderare con rigore gli interessi in gioco nella gestione degli spazi pubblici e a dirimere eventuali contrasti.”
E’ uno dei passaggi fondamentali della Cassazione: anche se la P.A. preposta al rilascio delle autorizzazioni e ai successivi controlli è rimasta inerte nella tutela dei diritti dei residenti, questo non toglie responsabilità al gestore, in forza della “posizione di garanzia” che grava anche su costui verso quegli stessi diritti.
La conclusione dell’ampio discorso della Corte lo si rinviene nel passaggio successivo: “l’ordinanza impugnata conclude il proprio ragionamento affermando che l’autore materiale del reato è innanzitutto chi si rende protagonista degli schiamazzi, per cui è costui che va prima di tutti perseguito, mentre “tutto il resto è accessorio”. Non c’è dubbio, tuttavia, che, soprattutto nel caso di spazi pubblici occupati da una pluralità di persone (in alcune annotazioni si parla della presenza di circa 50 avventori), destinate peraltro ad alternarsi nel corso della serata, ad arrecare disturbo alle occupazioni delle persone, più che la voce del singolo cliente, è la rumorosità diffusa provocata dall’insieme degli avventori, rispetto alla quale viene in rilievo la posizione di garanzia di chi ha la responsabilità della gestione del locale dove si raccolgono, sia pur legittimamente, coloro che alimentano quei rumori, per cui è da quest’ultimo che deve esigersi la condotta impeditiva dell’evento illecito.”
In sostanza, un cliente che parla, anche se a voce sostenuta, in sé potrebbe anche non commettere alcun illecito, specie se lo fa davanti a un locale del tutto lecito. Il problema per la quiete pubblica si crea quando a parlare, e a rumoreggiare, sono in tanti: quelli che stazionano davanti a quello stesso esercizio. In quel caso, scattano gli obblighi “di contenimento” del gestore: non adempierli adeguatamente crea il reato anche in capo a costui.
Com’è evidente, la Suprema Corte adotta anche in questo caso – come aveva già fatto nel procedimento per getto pericoloso di cose di cui ci siamo occupati nello scorso post – un’interpretazione forte della citata “posizione di garanzia” del responsabile del locale pubblico; ossia, quel principio in forza del quale un soggetto, in forza della sua posizione di vertice istituzionale, professionale, aziendale, familiare…. risponde dell’integrità dei diritti di altre persone in quel determinato contesto ambientale da lui diretto.
E quella stessa interpretazione forte diventa la chiave principale con cui la Cassazione risolve il bilanciamento di interessi contrapposti di cui si è parlato sopra.
Se ne può discutere, specie in fattispecie minori come queste; vicende in cui, cioè, le lesioni di diritti pur importanti derivano da condotte oggettivamente lievi e, soprattutto, nel loro complesso legali, com’è per l’appunto la gestione di bar, ristoranti e affini.
Ciononostante, i gestori di questi esercizi faranno molto bene a tenere in debito conto questa posizione consolidata dei Giudici del Palazzaccio.
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