Sicurezza alimentare europea: un sistema assai valido
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 febbraio 2019 è stata pubblicata la decisione 2019/300 della Commissione che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Il provvedimento consta di 17 ’considerando’ (c.d. base giuridica), 25 articoli e 2 allegati.
La decisione ha per oggetto l’istituzione di un piano generale capace di gestire le crisi inerenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi secondo quanto previsto dall’art. 55 del regolamento (CE) 178/2002.
…MA FACCIAMO UN PASSO INDIETRO.
Il regolamento (CE) 178/2002 appena citato è la pietra miliare di tutta quanta la sicurezza alimentare in Europa.
Esso, approvato il 28 gennaio 2002, «stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa la procedura nel campo della sicurezza alimentare».
L’articolo 55 di questo regolamento, prevede che:
- La Commissione elabora, in stretta collaborazione con l’Autorità e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- Il piano generale indica i tipi di situazione che comportano per la salute umana rischi diretti o indiretti derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54.
Il piano generale determina inoltre le procedure pratiche necessarie per la gestione di una crisi, compresi i principi di trasparenza da applicare ed una strategia di comunicazione.
…MA RICAPITOLIAMO TUTTI QUESTI NUMERI
Allora:
- il regolamento 178/2002 ‘struttura’ l’intero sistema della sicurezza alimentare in Europa;
- questo citato regolamento contiene l’art. 55 che prevede la ‘programmazione’ di un piano generale per la gestione delle crisi relative alla sicurezza alimentare;
- tale piano generale per gestione delle crisi è attutato con la decisione (UE) 2019/300 di cui qui si scrive.
…MA RITORNIAMO AL TEMA
Evidenziato quindi da dove origina la decisione 2019/300, diciamo ora (per sintesi) che tale atto struttura e fornisce all’Unione gli strumenti per far fronte a tutti quei rischi diretti ed indiretti per la salute pubblica, che necessitano di un piano di gestione particolare non potendo essere affrontati (cioè prevenuti, eliminati o ridotti) con la sola applicazione delle c.d. ‘misure urgenti’ di cui agli artt. 53 e 54 del regolamento 178/2002.
Innanzi al verificarsi di crisi ‘importanti’ per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi ciascun Stato membro, unitamente all’EFSA e alla Commissione, attiva specifiche procedure di coordinamento e intervento.
Tale ‘macchina’ si muove con la designazione di un soggetto che gestisce e coordina tutte le fasi della comunicazione fra Stati membri e le parti interessate alla crisi.
Oltre al coordinatore, poi, al verificarsi delle seguenti situazioni è prevista l’istituzione di una unità di crisi:
- qualora sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica che comporti una situazione particolarmente sensibile sul piano politico, della percezione o dell’immagine;
e
- in presenza di
- un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi;
o, - un ripetersi di incidenti che comporti un grave rischio per la salute umana;
o, - sospetti o indicazioni di terrorismo biologico o chimico o di forte contaminazione radioattiva.
- un grave rischio per la salute umana, in particolare qualora si sia verificato, o si possa prevedere, un numero elevato di decessi;
L’unità di crisi è così incaricata di elaborate rapidamente una strategia di risposta alla crisi e, individuata la fonte di contaminazione — se del caso con l’assistenza dell’EFSA e di altri esperti — coordina le indagini di rintracciabilità (a monte e a valle) e segue da vicino il ritiro ed il richiamo dei prodotti se gli alimenti o i mangimi interessati sono stati distribuiti in vari Stati membri.
Tale unità rimane operativa fino a quando il problema per la salute pubblica non viene risolto: la risoluzione si avrà quando la crisi sia «completamente risolta o possa essere declassata a incidente per il quale sia necessario solamente un coordinamento rafforzato a livello dell’Unione» .
Un grande tassello per il diritto alimentare europeo è stato così aggiunto!
Note tecniche.
La decisione (UE) 2019/300 (che entra in vigore il 13 marzo 2019) abroga la decisione 2004/478/CE della Commissione.
Massimo Palumbo
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