Vendita di alimenti on line …eppur (ancora nulla o poco) si muove.


La Nielsen (1) ci dice che gli italiani acquistano sempre più prodotti online. E il CIBO non è da meno.

Le piattaforme e-commerce alimentari (delle piccole, medie e grandi aziende, con qualche accezione) sono imbastite della più generale anarchia (2).

S’è vero che dal 2014 l’ICQRF collabora con amazon, ebay e alibaba (3) allo scopo di prevenire ‘vendite fantasiose’ di generi alimentari, è altrettanto vero che lo sconfinato universo dell’acquisto di cibo attraverso il ‘www punto’ si espande in direzione caotica e assai confusionaria.

E ciò accade benché la normativa a riguardo sia chiara oltreché, evidentemente, cogente.

Senza qui entrare nelle previsioni del codice del consumo e/o dei principi del commercio elettronico, ci si ferma nella più specifica situazione della ‘vendita a distanza’ come definita dall’art. 14 del reg. (UE) 1169/2011 che prescrive:

1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza: (4)

a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga costi supplementari ai consumatori;

b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.

L’utente-consumatore finale che acquista online deve avere la disponibilità di una serie d’informazioni rese nella lingua facilmente comprensibile nel singolo Stato membro in cui il prodotto è messo in commercio (cfr. art. 15 reg. 1169/11).

Queste informazioni hanno ad oggetto:

  • l’identità, la composizione, le proprietà ecc. dell’alimento;
  • la protezione della salute dei consumatori (cfr.allergeni o sostanze che provocano intolleranze);
  • le informazioni nutrizionali.

Le indicazioni che ai sensi del reg. 1169/2011 vanno obbligatoriamente comunicate differiscono a seconda che si tratti di PRODOTTI PREIMBALLATI o PRODOTTI NON PREIMBALLATI distinguendo, poi, ulteriormente, tra la fase (online) precedente all’acquisto e la fase successiva (offline), cioè la consegna .

Per i PRODOTTI PREIMBALLATI 
(prima della conclusione dell’acquisto) è obbligatorio che il sito e-commerce renda all’utente – consumatore finale:

  1. la denominazione dell’alimento;
  2. l’ingrediente o coadiuvante tecnologico (di cui all’all. II del già citato reg. 1169/2011) o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
  3. la quantità netta dell’alimento;
  4. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, par. 1;
  5. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  6. per le bevande che contengono più di 1,2% di alcool in volume, (va indicato) il titolo alcolimetrico volumico effettivo;l’elenco ingredienti;la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;il paese di origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26 del reg. 1169/2011;
  7. la dichiarazione nutrizionale.

(Al momento della consegna) e poi obbligatorio rendere:

  1. l’indicazione del tmc/data di scadenza;
  2. l’indicazione del lotto.

Per quanto riguarda invece la vendita dei prodotti NON PREIMBALLATI (senza qui entrare nel merito di particolari ed ulteriori norme nazionali – cfr. fra tutte d.lgs. 231/17), l’unica informazione che dovrà essere fornita ai sensi del regolamento 1169/2011, sia durante la conclusione dell’acquisto che in fase di consegna del prodotto acquistato, ha ad oggetto la presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze.

Tanto per i prodotti preimballati che per quelli non preimballati, alle dette indicazioni obbligatorie possono ovviamente aggiungersi altre indicazioni volontarie purché queste rispettino le previsioni normative generali.

Ovviamente, per la vendita online, restano ferme tutti gli obblighi in capo all’O.S.A. (nonché al titolare del sito web) che derivano dal reg. 178/2002, dallo stesso dal reg. 1169/201, dalla direttiva CE 178/2002, nonché dal dal codice del consumo, dal codice civile e dal c.d. codice della privacy.

E per i prodotti bio venduti online cambia qualcosa?

Ovviamente anch’essi sono assoggettati a tali previsioni con alcune condizioni particolari che vedremo però nella prossima pubblicazione.

Massimo Palumbo

–––

(1) https://www.nielsen.com/it/it/insights/news/2018/more-italians-shopping-online.html

(2) https://www.linkedin.com/pulse/cibo-e-pubblicità-siamo-al-canto-delle-sirene-massimo-palumbo/

(3) https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10794

(4) Vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza’:«qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le parti».

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