Vendita on line di prodotti bio
In questo precedente articolo avevamo scritto degli obblighi — in capo all’OSA — relativi alla vendita di alimenti tramite piattaforme online.
Qui vogliamo ora continuare sul tema, dicendo brevemente degli adempimenti (generali) previsti per la vendita del bio.
Tali prodotti sono assoggettati a tutto quanto elencato nell’articolo precedente; in più, però, essi sono interessati alla specifica normativa di cui al reg. 834/2007, al reg. 889/2008 nonché all’art. 7 e 8 del d. lgs. 6793/2018.
Sveliamo subito il finale: chi vende online prodotti biologici deve essere assoggettato al sistema di controllo di cui all’art. 27 del reg. (CE) 834/2007.
Ma andiamo con ordine.
Fino a qualche tempo fa non vi era molta chiarezza circa il fatto se la vendita attraverso piattaforme online di prodotti bio fosse o meno da considerare come attività esonerata dall’assoggettamento al relativo sistema di controllo, e questo in ragione dell’art. 28 del citato reg. 834/2007.
Tale articolo prevede al suo 2° comma che
«Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, […]”.
C’era così chi riteneva che la vendita online potesse essere esonerata perché costituente «vendita diretta al consumatore o all’utilizzatore finale».
Sul punto è intervenuta la Corte europea di giustizia con una sentenza del 12 ottobre 2017 [1], affermando che «affinché i prodotti possano essere considerati venduti ‘direttamente’ […] al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale».
Ne deriva quindi che l’attività online non è annoverabile nella vendita diretta e che, pertanto, non potendo trovare applicazione la deroga di esonero dal sistema di controllo di cui all’art. 28 del reg. 834/2007, chi vende online deve necessariamente aderire al sistema di controllo del biologico.
Sulla scia di tale pronuncia e in ragione dell’art. 8 comma 3 del d.lgs 6793/2018, il MIPAAFT ha emanato una nota [2] attraverso la quale, partendo dalla detta pronuncia della Corte europea, informa che «l’art. 28 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 non trova applicazione con riferimento alle piattaforme on-line che vendono prodotti biologici» e che «gli operatori che commercializzano prodotti biologici attraverso siti internet, sono tenuti a notificare la loro attività alle Autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata e, contestualmente, ad assoggettare la loro impresa al sistema di controllo di cui all’art. 27 del reg. (CE) 834/2007».
Il tutto in piena attuazione dei principi posti alla base giuridica del reg. 834 che al nr. 3 e 31 affermano rispettivamente:
3) «[…] il settore della produzione biologica dovrebbe porsi come obiettivo quello di […] di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici. […]»;
e 31) «per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità dei requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario […] le attività svolte dagli operatori in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione […] dovrebbero essere soggette ad un sistema di controllo […]».
Suggerimenti pratici: oltre alle info obbligatorie previste dai vari regolamenti citati, se gestite un sito e-commerce bio, fate in modo che chi acquista conosca con facilità i vostri dati e possa verificarne la conformità. Viceversa acquisterà da altri!
Massimo Palumbo
[1] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195432&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1 [2] PQAI 01 – prot. uscita nr. 84614 del 28.11.2018
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